mercoledì 05/10/2022 • 11:32
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la Circolare 4 ottobre 2022 n. 13, interviene spiegando la gestione della fattura elettronica e il pagamento dell’imposta di bollo alla luce delle novità normative in vigore dal 1° luglio 2022.
redazione Memento
Dal 1° luglio 2022, l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, fino ad ora escluse (art. 18, c. 2 e 3, DL 36/2022 conv. in L. 79/2022).
Le novità non ampliano le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento.
Alla luce delle recenti modifiche normative, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la Circolare 4 ottobre 2022 n. 13, interviene spiegando la gestione della fattura elettronica e il pagamento dell'imposta di bollo.
Chiariamo i soggetti: a chi è esteso l'obbligo di fatturazione elettronica?
Dal 1° luglio 2022, in virtù delle modifiche normative sono obbligati alla fatturazione elettronica:
L'obbligo, se rientranti nelle categorie menzionate, è previsto:
Chi rimane escluso dall'obbligo?
Sono esclusi dall'obbligo:
Attenzione alle sanzioni: fino a quando opera il regime transitorio?
In via generale, il cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 (art. 6, c. 2, D.Lgs. 471/97).
Per i nuovi soggetti obbligati dal 1° luglio 2022, viene prevista una deroga al regime sanzionatorio.
Per il periodo da luglio a settembre 2022, infatti, è possibile emettere fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Riepilogando:
Regime |
Periodo |
Emissione fattura |
Riferimento normativo |
---|---|---|---|
Deroga |
Da luglio a settembre 2022 |
Entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione |
Art. 18, c. 3, DL 36/2022 conv. in L. 79/2022 |
Ordinario |
Dal 1° ottobre 2022 |
Entro 12 giorni |
|
N.B. Dal 1° gennaio 2024, l'obbligo riguarderà anche coloro che si collocano al di sotto del predetto limite di ricavi o compensi di € 25.000. |
Imposta di bollo sulle e-fatture: le novità del Decreto Semplificazioni
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente:
Con il Decreto Semplificazioni, dal 1° gennaio 2023 viene innalzato, da € 250 a € 5.000, il livello degli importi soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Riepilogando:
Annualità |
Valore soglia |
Condizione |
Termine di pagamento |
---|---|---|---|
Fino al 31 dicembre 2022 |
€ 250 |
Se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell'anno non supera € 250 |
È possibile il pagamento entro il termine fissato per versare l'imposta del secondo trimestre |
Se l'imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera € 250 |
È possibile il pagamento entro il termine fissato per versare l'imposta relativa al terzo trimestre |
||
Dal 1° gennaio 2023 |
€ 5.000 |
Se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera € 5.000 |
È possibile il pagamento entro il 30 settembre, insieme all'imposta dovuta per il secondo trimestre |
Se l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera € 5.000 |
È possibile il pagamento entro il 30 novembre, insieme all'imposta dovuta per il terzo trimestre |
STEP 1: come gestire l'imposta di bollo applicata alle e-fatture?
Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (Elenco B).
Elenco A – non modificabile (1) (2) |
Elenco B - modificabile |
---|---|
Contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando sia il tracciato della fattura elettronica ordinaria che la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso gli operatori stranieri assoggettati all'imposta di bollo |
Contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo, ma che non riportano l'indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione.xml contenente la fattura elettronica). |
Come può essere modificato? Il soggetto IVA o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all'Elenco B:
L'elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto allo STEP 2 successivamente descritto, ma non dopo aver effettuato il versamento: in questo caso viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell'elenco |
|
(1) Il contenuto del campo “Importo bollo” (codice 2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante in quanto, indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, per ogni fattura emessa con indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di € 2. (2) Per quanto riguarda le autofatture con tipo documento “TD20” i dati vengono riportati nel solo Elenco A del cessionario/committente. Si tratta delle autofatture contenenti l'assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura. |
E-fatture escluse dall'imposta di bollo
Quali fatture sono escluse dall'imposta di bollo? |
||
---|---|---|
Aventi tipo di documento:
|
Nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori:
|
Emesse utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX” |
STEP 2: come verificare le fatture soggette all'imposta di bollo?
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, i soggetti IVA possono confermare o modificare l'elaborazione proposta dall'Agenzia delle Entrate.
L'elaborazione dei dati avviene dall'AE per ogni trimestre solare per le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto.
Vengono considerate le fatture in cui è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.
Per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri: se nei documenti elettronici emessi è valorizzato con “Sì” il campo “Bollo virtuale”, questi verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare.
In merito alle fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo: se non contengono la relativa indicazione, l'AE le evidenzia al soggetto che le ha emesse (cedente/prestatore) o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, al cessionario/committente.
Per l'individuazione del trimestre di riferimento:
Soggetti |
Fatture emesse per privati (operatori IVA e consumatori finali) |
Fatture emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni |
---|---|---|
Caratteristiche |
Vengono considerate quelle in cui:
|
Vengono considerate quelle:
|
STEP 3: quando si versa l'imposta di bollo?
Nella tabella che segue sono evidenziate le date degli step del nuovo sistema.
Scadenze | ||||
---|---|---|---|---|
MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B |
DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B |
VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO |
SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO |
|
1° TRIMESTRE |
15 aprile |
30 aprile |
15 maggio |
31 maggio (1) (2) |
2° TRIMESTRE |
15 luglio |
10 settembre |
20 settembre |
30 settembre (2) |
3° TRIMESTRE |
15 ottobre |
31 ottobre |
15 novembre |
30 novembre |
4° TRIMESTRE |
15 gennaio dell'anno successivo |
31 gennaio dell'anno successivo |
15 febbraio dell'anno successivo |
28 febbraio dell'anno successivo |
(1) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. (2) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. |
STEP 4: come versare l'imposta di bollo?
Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato alternativamente:
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Nel caso di versamento dell'imposta di bollo omesso o carente rispetto all'importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all'indirizzo PEC presente nell'elenco INI-PEC, nella quale indica l'importo dovuto per:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.
Fonte: Circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 4 ottobre 2022 n. 13
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.