giovedì 29/09/2022 • 15:05
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 472 del 27 settembre 2022 ha chiarito che un soggetto non può essere assimilato a una società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriale) in caso di una sola operazione isolata, non svolta in modo abituale e sistematico.
redazione Memento
In tema di identificazione dei criteri per l'assimilazione dei soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria, con la risposta n. 472 del 27 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il compimento di una sola operazione isolata, seppur rientrante tra le attività di cui all'art. 3 c. 2 DM 53/2015, non è sufficiente. È infatti necessario che l'attività sia collegata alla esistenza di una o più operazioni svolte in modo sistematico, abituale e professionale con impiego, seppur minimo, di mezzi organizzativi preposti a tal fine.
Si ricorda che l'art. 162 bis DPR 917/86 definisce gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria e assimilati. Il legislatore ha così incluso i soggetti esercenti le attività specificamente indicate nell'art. 3 c. 2 DM 53/2015 tra le società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) con conseguente estensione del relativo regime fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, mentre per i soggetti assimilati alle holding non finanziarie non è stato previsto in sede legislativa alcun calcolo di prevalenza. Si ritiene, pertanto, di dover escludere la possibilità di estendere in via interpretativa la previsione concernente le modalità di calcolo previste per le holding industriali (asset test) anche ai soggetti assimilati.
Nel caso di specie, le attività della società istante, a capo di un gruppo, sono così delineate:
- attività di detenzione e gestione di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (metà in società controllate e metà sono partecipazioni di minoranza in società quotate) pari al il 15% dell'attivo;
- gestione per conto proprio di investimenti finanziari (partecipazioni in società quotate iscritte nell'attivo circolante) pari al 77,50% dell'attivo;
- attività finanziaria nei confronti delle consociate, rappresentata dalla concessione di garanzie indicate in nota integrativa, limitatamente alla sub-holding industriale del gruppo controllata dalla società istante. La concessione di garanzie è, pertanto, da intendersi come operazione isolata non rientrante nell'attività principale svolta dalla società.
La società non risulta riconducibile tra i soggetti assimilati alle holding industriali.
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