giovedì 29/09/2022 • 11:12
Il Ministero del Lavoro ricorda che la possibilità di avvalersi della procedura semplificata di comunicazione telematica dello smart working (senza la sottoscrizione di un accordo individuale) vale esclusivamente per i rapporti di lavoro agile che si concludono entro il 31 dicembre 2022.
redazione Memento
La conversione in Legge del Decreto Aiuti bis (art. 25 bis DL 115/2022 conv. in L. 142/2022) ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la procedura emergenziale semplificata di comunicazione telematica dello smart working per i lavoratori del settore privato, senza quindi la necessità di sottoscrizione dell'accordo individuale.
L'introduzione della comunicazione semplificata
Durante il periodo pandemico, l'utilizzo dello smart working è diventato sempre più frequente in ogni azienda.
Per agevolare i datori di lavoro negli adempimenti collegati a tale forma di lavoro, il Decreto Rilancio (art. 90, c. 3 e 4, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) ha introdotto per la prima volta la semplificazione dello smart working, che poteva essere applicato ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.
I datori di lavoro comunicano al ministero del Lavoro, in via telematica, solamente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
La comunicazione semplificata diventa strutturale
Considerati gli indubbi vantaggi della comunicazione semplificata che, dopo numerose proroghe, si era conclusa lo scorso 31 agosto, il Governo ha deciso di renderla strutturale e, pertanto, dal 1° settembre 2022 la comunicazione ordinaria di smart working avviene in forma semplificata: il datore di lavoro trasmette in via telematica al ministero del Lavoro solamente (art. 23, c. 1, L. 81/2017; art. 41 bis DL 73/2022 conv. in L. 122/2022):
- i nominativi dei lavoratori;
- la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro agile.
Cessa, pertanto, l'obbligo di inviare anche i singoli accordi individuali. Il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione entro 5 giorni (termine previsto in caso di trasformazione dello svolgimento della modalità lavorativa: art. 4 bis, c. 5, D.Lgs. 181/2000): in fase di prima applicazione, considerando il necessario adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro, l'obbligo di comunicazione semplificata potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica tramite il modulo di cui all'All. 1 DM 22 agosto 2022 n. 149.
Procedura senza accordo individuale fino al 31 dicembre 2022
Il ministero del Lavoro ricorda che con la procedura emergenziale semplificata possono essere inviate esclusivamente le comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022.
Se i periodi di lavoro agile si estendono oltre il 31 dicembre 2022 (o se sono stati stipulati accordi individuali), il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione con la procedura già a regime dallo scorso 1° settembre 2022 (DM 22 agosto 2022 n. 149).
Fonte: Com. Min. Lav. 28 settembre 2022
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