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mercoledì 28/09/2022 • 06:00

Fisco Nautica

La nuova edizione della guida alla normativa fiscale e doganale

Anche quest’anno al Salone Nautico di Genova è stata presentata la nuova edizione della guida alla normativa fiscale e doganale che interessa la nautica, con una particolare attenzione alle novità degli ultimi 12 mesi e alle possibili agevolazioni per gli operatori del settore.

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di Stefano Comisi - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Giovedì 22 settembre, giornata inaugurale del 62° Salone Nautico di Genova, è stata presentata la settima edizione della guida “Nautica, fisco e dogane”, un testo molto apprezzato dagli operatori del settore della navigazione, nato dalla collaborazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle Dogane con Confindustria nautica.

La guida, aggiornata ogni anno con le ultime novità normative, gli aggiornamenti giurisprudenziali e gli interventi di prassi più rilevanti pubblicati dalle Agenzie negli ultimi 12 mesi, è suddivisa in sette sezioni, dedicate ai vari aspetti che interessano i diportisti e le varie figure professionali del mondo nautico. L'evento di presentazione è stato un'occasione di confronto su temi molto rilevanti, con uno sguardo particolare alle nuove possibili agevolazioni fiscali e doganali applicabili agli operatori della nautica

 

Novità dalle Dogane per la nautica: AEO e refitting

Alla presentazione della guida, l'Agenzia delle dogane è intervenuta in tema di  manutenzione e “refitting” delle unità da diporto battenti bandiera extra UE.

Con la recente Circ. AD 27 maggio 2022 n. 20/D, infatti, l'Agenzia, tenendo conto delle esigenze di semplificazione e di allineamento con la normativa interna degli altri Paesi membri UE, ha introdotto alcune significative misure.

In caso di introduzione di un'imbarcazione non UE in Italia per operazioni di manutenzione e rinnovamento dello scafo, in regime doganale di ammissione temporanea (che può durare massimo 18 mesi), al momento non è più necessario prestare garanzie fideiussorie. L'Agenzia ha anche chiarito che le operazioni di cantiere sulle unità da diporto devono riguardare imbarcazioni iscritte in registri extra-UE e che risultino di proprietà di un soggetto stabilito all'estero. Tali operazioni, inoltre, devono garantire dei concreti miglioramenti di “performance” e un aumento del valore del bene. A titolo esemplificativo è possibile effettuare lavori di manutenzione dello scafo, compresi carene e ponti (trattamenti, verniciatura, lucidatura, wrapping e falegnameria), riparazione ed eventuale sostituzione di impianti e apparati dell'unità, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine; manutenzione e riparazione di interni.

Nel caso in cui gli interventi effettuati modifichino in maniera sostanziale l'imbarcazione da diporto (c.d. refitting), l'Agenzia ha chiarito che la stessa deve essere necessariamente vincolata al regime doganale di perfezionamento attivo. A titolo esemplificativo, devono essere svolte in tale regime le operazioni di rifacimento degli interni dell'imbarcazione, variazione della compartimentazione interna della nave, estensione o modifica dello scafo, allungamento della carena o dei ponti, sostituzione integrale degli apparati motori, sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative. In tale ipotesi, gli operatori possono richiedere un'unica autorizzazione tramite il sistema CDMS (Customs Decision Management System), indicando tutte le operazioni in programma.

La novità più significativa, tuttavia, riguarda il tema dell'esonero della garanzia a prima richiesta, pretesa dalle Dogane in relazione all'IVA; problematica di significative proporzioni finanziarie, considerata l'entità del tributo (22%) da rapportare all'importo complessivo di questo genere di interventi.

I cantieri che hanno già conseguito la certificazione doganale AEO (Authorized Economic Operator, operatore economico autorizzato), hanno diritto di ottenere, dalle Dogane, un esonero completo delle garanzie anche in presenza di regime doganale di perfezionamento attivo. Negli altri casi, in base alla valutazione sull'affidabilità dell'operatore, si potrà accordare la riduzione fino ad un tetto massimo del 50% o del 30% dell'importo di riferimento della garanzia relativo all'IVA.

È stata evidenziata, a questo proposito, l'opportunità per le imprese del settore di conseguire l'AEO, un certificato di “affidabilità doganale” che consente a tutti i titolari di fruire di numerose agevolazioni, come quella illustrata. A tal fine, è stato promosso un tavolo di concerto tra Agenzia dogane e Confindustria nautica, per definire un percorso semplificato per le imprese della nautica, finalizzato a incrementare il numero di imprese AEO.

 

Novità del Fisco: cessione di dotazioni di bordo e bunkeraggio in alto mare

Molte le novità emerse durante l'incontro con riferimento ai più recenti interventi di prassi dell'Agenzia delle Entrate. Assai discussa è stata la Risp. AE 6 aprile 2022 n. 174/E, secondo la quale non sono imponibili ai fini IVA le cessioni, effettuate a favore dell'armatore, di beni destinati a essere utilizzati come dotazioni di bordo, di apparati dei motori e di parti di ricambio. L'Agenzia richiede che la destinazione a dotazione di bordo venga provata. Di conseguenza, il beneficio fiscale non è concesso se la cessione avviene in una fase commerciale anteriore.

Si è tornati a parlare anche di cessioni e servizi effettuati nei confronti di imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare.

In particolare, con riferimento alla cessione di bunker (c.d. bunkeraggio), con la Ris. AE 6 agosto 2021 n. 54/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di non imponibilità IVA, di cui all'art. 8 bis c. 1 lett. d) DPR 633/72, può essere invocato non solo dal fornitore diretto del carburante (ossia la compagnia petrolifera) ma anche dai c.d. “fornitori indiretti”, ossia i trader che intervengono a livello commerciale. Il requisito fondamentale da rispettare è che almeno uno dei due (fornitore diretto o indiretto) sia identificato (ai sensi dell'art 35 DPR 633/72) o rappresentato (ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72) ai fini IVA.

L'intervento delle Entrate conferma l'orientamento della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, che hanno da tempo precisato come la non imponibilità IVA possa essere riconosciuta anche laddove il trasferimento della proprietà delle forniture sia intervenuto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni (C.Giust. UE 3 settembre 2015 C-526/13, Fast Bunkering; di recente, Cass. 14 aprile 2022 n. 12140).

Le stesse regole valgono per le prestazioni di servizi come costruzione, manutenzione e riparazione delle imbarcazioni.

 

Credito d'imposta del Mezzogiorno

All'evento di presentazione della guida è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, in occasione della pubblicazione della Circ. AE 21 settembre 2022 n. 32/E. Tale recentissimo intervento di prassi ha chiarito che il c.d. “credito di imposta per il Mezzogiorno”, di cui all'art. 1 c. 98 L. 208/2015, si può applicare anche alle unità da diporto. Un chiarimento molto atteso, soprattutto dalle imprese che effettuato noleggio nautico di imbarcazioni.

Diversi (e discussi), tuttavia, i requisiti previsti dalla circolare per poter accedere al credito. Innanzitutto, le operazioni di acquisizione di nuove imbarcazioni dovranno avere come finalità non la mera sostituzione della flotta esistente, bensì l'ampliamento della stessa.

È ritenuto molto importante dalla circolare, inoltre, che l'imbarcazione il cui titolare voglia beneficiare del credito sia realmente “radicata” in uno dei territori per i quali è stata disposta tale agevolazione. Ciò, tuttavia, a prescindere dal fatto che l'attività a cui è destinata, porti l'imbarcazione a navigare in diverse acque territoriali.

In caso di impresa del settore nautico che effettui al tempo stesso prestazioni di noleggio di imbarcazioni e di trasporto di merci o persone, per fruire del credito sarà necessario dimostrare la conservazione di contabilità separate.

Nonostante lo sforzo dell'Agenzia delle Entrate, restano ancora da chiarire alcuni aspetti relativi al fatto che del credito possano fruire unicamente gli armatori delle imbarcazioni.

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