martedì 20/09/2022 • 11:45
L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile non deve essere sottratto dalle spese sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste a carico del contribuente.
redazione Memento
Con la risposta del 20 settembre 2022 n. 459, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su un immobile danneggiato da un evento atmosferico per il quale sono stati risarciti i danni dalla compagnia assicurativa.
Nel caso di specie, l'istante, proprietaria di un fabbricato adibito ad abitazione principale che, in conseguenza di un evento atmosferico calamitoso avvenuto il 24 luglio 2021, ha subìto ingenti danni che hanno interessato le superfici opache orizzontali (tetto) e verticali (muri perimetrali e facciate), dichiara che, dopo aver presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), il 29 luglio 2021 hanno avuto inizio i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica dell'immobile.
A fronte dei danni subìti, l'istante ha aperto un sinistro presso una compagnia assicurativa, conclusosi nel mese di febbraio 2022 con la sottoscrizione di un accordo transattivo e con l'erogazione di una somma di denaro in suo favore a titolo di risarcimento e/o indennizzo dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali presenti e futuri.
A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se, per le spese sostenute nel 2021 e per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica che hanno interessato l'immobile, possa beneficiare delle detrazioni in tema di interventi di:
L'Agenzia dell'Entrate, con la risposta in commento, ricorda che l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico del contribuente (Circ. AE 25 luglio 2022 n. 28/E).
Considerato che l'istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di risarcimento e/o indennizzo per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subìti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, l'Agenzia delle Entrate precisa che tale somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'istante medesima.
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