mercoledì 07/09/2022 • 10:44
L’aliquota IVA del 5%, prevista temporaneamente per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, si applica all'intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.
redazione Memento
Con la risoluzione del 6 settembre 2022 n. 47/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di somministrazione del gas metano per combustione, a uso civile o industriale, ad aliquota IVA agevolata del 5% per l'intero importo della bolletta, inclusi gli oneri di sistema e quelli accessori.
Si ricorda che, con la risposta del 7 luglio 2022 n. 368, l'Agenzia delle Entrate ha assoggettato ad aliquota IVA ordinaria le operazioni diverse da quelle di somministrazione di gas naturale, come i servizi accessori o la quota fissa.
La relazione illustrativa al Decreto Taglia bollette (DL 130/2021) specifica che al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi, a causa di congiunture internazionali, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% riguarda sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%, sia quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%. Il trattamento di favore, specifica la relazione tecnica, è applicabile indipendentemente dallo scaglione di consumo.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'art. 2 c. 1 DL 130/2021 va letto congiuntamente con il successivo comma 2 in cui si attribuisce mandato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema.
Nella medesima direzione va anche l'articolo 1-quater del Decreto Aiuti (DL 50/2022) che conferma l'aliquota ridotta per il terzo trimestre 2022 anche in relazione agli oneri accessori.
Emerge, dunque, la generale volontà del legislatore di ridurre il più possibile il costo complessivo della bolletta a carico dell'utente finale.
In conclusione, poiché la normativa temporanea emergenziale, espressamente derogando alla disciplina IVA ordinariamente prevista, va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all'aliquota ordinaria, l'aliquota agevolata del 5% si applica all'intera fornitura del gas resa all'utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.
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