lunedì 29/08/2022 • 15:04
La tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Nel caso in cui il beneficiario della riduzione documenti le operazioni con fattura elettronica, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva documentazione cartacea.
redazione Memento
Con la risposta del 29 agosto 2022 n. 438, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle condizioni per fruire del beneficio della riduzione dei termini di accertamento in ipotesi di pagamenti tracciabili (art. 3 D.Lgs. 127/2015).
Nel dettaglio, una società chiede all'Agenzia delle Entrate:
Quanto al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza in questione, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, salvo non vi ricorrano su base volontaria.
Pertanto, la società istante potrà documentare le cessioni effettuate e i relativi corrispettivi tramite fattura elettronica via SdI (art. 21 e 21-bis DPR 633/72). Si ricorda che ciò può avvenire indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente, ovvero per le operazioni di cui all'art. 22 DPR 633/72 (ad esempio quelle di commercio al minuto ed assimilate, tra cui rientrano le vendite per corrispondenza), tramite memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati (di cui all'art. 2 c. 1 D.Lgs. 127/2015).
Inoltre, gli strumenti idonei allo scopo non si sostanziano nel solo registratore telematico, ma comprendono altresì la procedura web messa a disposizione dei contribuenti nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
Quanto al secondo quesito, la Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E ha fornito importanti chiarimenti sulle regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (di cui all'art. 1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015). A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate precisa che tra i documenti richiamati (file xml con codice documento TD17, TD18 eTD19) sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture.
In tali ultimi casi (fini sostitutivi), i file costituiscono ad ogni effetto autofatture, con tutto quanto ne consegue a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc. Invece, nei casi ulteriori, per i quali esistono documenti originari, i file trasmessi non sostituiscono i citati documenti originari.
La trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di assolvere agli obblighi di cui all'art. 17 c. 2 DPR 633/72 che sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.
Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica).
L'Agenzia delle Entrate ricorda che nel presupposto che il beneficiario della riduzione dei termini di decadenza in ipotesi di pagamenti tracciabili, documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea. Diversamente, il legislatore si è preoccupato di prevedere espressamente la tracciabilità sia dei pagamenti ricevuti che di quelli effettuati di ammontare superiore ad euro 500 (Risp. AE 2 agosto 2022 n. 404).
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