lunedì 29/08/2022 • 14:07
L’INPS, con Mess. INPS 29 agosto 2022 n. 3179, comunica le modalità per il recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale “COVID-19”.
redazione Memento
L'Istituto, ancora una volta, torna a far luce sui trattamenti di integrazione salariale introdotti durante la fase emergenziale della pandemia da COVID-19.
Con il Mess. INPS 29 agosto 2022 n. 3179, infatti, l'INPS:
I trattamenti di integrazione salariale “COVID-19”
Esclusivamente per i trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19”, introdotti dalla normativa emergenziale emanata per fare fronte alla pandemia, è stato previsto che, nel caso di domande con richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS, l'Istituto autorizzasse le domande e disponesse l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo (art. 22 quater, c. 4, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020; art. 71, c. 1, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).
In virtù di ciò, e solo per i trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19”, l'Istituto provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
Si ricorda che, in base alla normativa emergenziale che ha disciplinato i trattamenti di integrazione salariale con casuale “COVID-19”, il datore di lavoro deve inviare all'INPS le richieste di pagamento, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale:
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
Facciamo un passo indietro: le prime indicazioni dell'INPS
L'Istituto ha fornito, con la Circ. INPS 27 giugno 2020 n. 78, le istruzioni operative in merito alle domande di anticipazione di pagamento diretto da parte dei datori di lavoro per:
Inoltre, nella medesima Circolare (paragrafo 6), sono state illustrate le prime indicazioni in ordine all'eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.
Successivamente, con il Mess. INPS 18 novembre 2020 n. 4335, l'INPS è intervenuto a chiarire ulteriormente le modalità di gestione operativa delle domande di CIGO, CIGD e ASO dei Fondi di solidarietà con causale “COVID-19”, per le quali sia stato appunto richiesto l'anticipo del 40% del pagamento del trattamento.
Prima erogazione dell'anticipo
Per assicurare la tempestiva erogazione dell'anticipo in argomento, in fase di prima applicazione i pagamenti sono stati effettuati sulla base di un procedimento di pre-istruttoria automatizzata, consentendo l'erogazione dell'anticipo del 40% anche nei casi in cui l'autorizzazione alla prestazione principale non fosse ancora stata emessa.
La fase di gestione transitoria si è conclusa ad aprile 2021. Di conseguenza, a partire da maggio 2021, l'anticipo è stato erogato solo a seguito dell'intervenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%.
Quando si configura un'erogazione indebita?
L'INPS, alla luce di quanto illustrato, interviene con il Mess. INPS 29 agosto 2022 n. 3179, riepilogando le ipotesi in cui si configura un'erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale e illustrando le modalità operative con le quali l'Istituto effettua il conseguente recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente erogati.
Si procede al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non dovuti per uno dei seguenti motivi:
Inoltre, nei casi di erogazioni dell'anticipo del 40% effettuate, in fase di prima applicazione, a prescindere dall'avvenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale, si procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.
La restituzione dell'indebito percepito: procedura step by step
L'Istituto, in caso di somme indebitamente pagate, procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro.
Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA.
Si ricorda che gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di II° livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA all'interno del sito dell'INPS, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”.
Quali modalità di pagamento sono previste?
Le modalità di pagamento attive sono:
È possibile il pagamento a rate?
Il pagamento può essere dilazionato per i crediti superiori a € 100.
Per accedere alla restituzione rateizzata non occorre presentare alcuna domanda: il sistema proporrà in automatico all'utente entrambe le modalità di restituzione, in unica soluzione o in forma rateizzata.
Quest'ultima viene proposta secondo i seguenti criteri:
La scelta del pagamento a rate, una volta effettuato il pagamento della prima, non è più revocabile.
Per entrambi i casi di restituzione dell'indebito, la somma da restituire non viene gravata di alcun interesse.
Cosa succede in caso di mancato pagamento?
In caso di mancato pagamento della somma indebita entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di debito o, nei casi di pagamento rateizzato, di mancato versamento di due rate consecutive, i crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
L'Avviso di addebito sarà contestualmente consegnato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'avvio delle attività di recupero coattivo.
Istruzioni contabili: cosa sapere
Il recupero nei confronti del datore di lavoro delle somme erogate dall'Istituto ai lavoratori a titolo di anticipo del 40%, risultate non dovute, avverrà tramite Avviso di pagamento pagoPA.
La riscossione sarà messa a disposizione della nuova procedura gestionale - REDEC - conferente con il sistema contabile, tipizzata dal codice “6D”, mediante l'attribuzione dei versamenti pervenuti a tale titolo al nuovo conto di servizio GPA54112, a cui verrà abbinata la nuova causale dei flussi di cassa “17806”.
La generazione dell'SC724 consentirà alla procedura di individuare le informazioni di dettaglio presenti nei flussi telematici PagoPA.
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