mercoledì 03/08/2022 • 16:26
In seguito alla sentenza n. 67 dell’11 marzo 2022, con cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto all’ANF anche per i lavoratori extracomunitari il cui nucleo famigliare è all’estero, l’INPS fornisce alcune precisazioni circa la documentazione da presentare per godere del beneficio.
redazione Memento
La prestazione di Assegno per il nucleo familiare (ANF: DL 69/88 conv. in L. 153/88) erogata dall'INPS ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia (C.Cost. 11 marzo 2022 n. 67).
Alla luce di questa pronuncia della Corte Costituzionale (che ha dichiarato incostituzionale quanto previsto dall'art. 2, c. 6 bis DL 69/88 conv. in L. 153/88), l'INPS fornisce le indicazioni in merito alla documentazione da acquisire.
Istituzione dell'assegno unico e universale (AUUF) |
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Dal 1° marzo 2022 è stato istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico, prestazione che ha sostituito l'ANF. Da tale data non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili Di conseguenza:
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Requisiti del nucleo e reddituali per l'Assegno per il nucleo familiare
Al fine di potere erogare la prestazione familiare anche ai cittadini extracomunitari occupati in Italia, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero, occorre verificare, al pari dei cittadini italiani con familiari residenti all'estero, che siano rispettate le disposizioni previste nell'art. 2 DL 69/88 conv. in L. 153/88.
Riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF (nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, se superiori a € 1032,91) che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno; esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare.
L'Assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Documentazione e autocertificazioni
Se risulta possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all'estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l'Assegno per il nucleo familiare, questi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale o mediante apposizione di “apostilla”.
Analogamente, i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.
Misura dell'ANF
L'interessato deve inoltrare all'INPS:
In aggiunta, deve essere inoltrata all'INPS ulteriore documentazione nei seguenti casi:
a) l'inclusione di familiari nel nucleo del richiedente;
b) l'applicazione dell'aumento dei livelli reddituali;
c) il riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.
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