lunedì 01/08/2022 • 06:00
Il Fisco conferma il suo orientamento: la rinuncia effettuata dalla controllante in favore della controllata non può essere considerata una rinuncia a crediti finanziari e, pertanto, non costituisce un incremento agevolabile ai fini della “Super ACE” e dell'ACE “ordinaria” (Risp. AE 29 luglio 2022 n. 396).
redazione Memento
Ai fini della Super ACE e dell'ACE ordinaria, la rinuncia a crediti derivante da contratto di cash pooling nella forma tecnica cd. zero balance, effettuata da parte della controllante in favore della controllata non può essere considerata una rinuncia a crediti finanziari e, pertanto, non può essere assimilata ad un conferimento in denaro da assumere come variazione in aumento del capitale proprio su cui applicare la percentuale di rendimento nozionale ai sensi dell'art. 5 del nuovo Decreto ACE (DM 3 agosto 2017).
È quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 396 del 29 luglio 2022.
I contratti di cash pooling nella forma del c.d. zero balance stipulati fra società del gruppo sono caratterizzati da reciproci accrediti e addebiti di somme di denaro che traggono la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo bancario della società controllata/consociata alla società capogruppo. Per effetto di tale contratto, il saldo del conto corrente bancario intrattenuto dalla società controllata/consociata sarà sempre pari a zero, in quanto lo stesso viene sempre trasferito alla capogruppo. L'assenza dell'obbligo di restituzione delle rimesse attive, la reciprocità delle stesse nonché l'inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente fino alla chiusura dello stesso concorrono a qualificare l'accordo negoziale secondo caratteristiche non riconducibili ad un prestito di denaro nel rapporto fra le società del gruppo.
Caratteristiche che escludono l'agevolabilità ai fini ACE delle rinunce di detti crediti considerato che, sebbene in via generale, ai fini ACE, la rinuncia ai crediti da parte dei soci è equiparata al conferimento in denaro per la società partecipata, la rinuncia non può che riguardare esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.
Sul punto il Fisco, ribadendo quanto già sostenuto nella Circ. AE 3 giugno 2015 n. 21/E, ha evidenziato che i contratti di cash pooling nella forma del c.d. zero balance non configurano un'operazione di finanziamento ai sensi dell'art. 10 DM 3 agosto 2017. Ciò in quanto, le caratteristiche del contratto - che prevede l'azzeramento giornaliero dei saldi attivi e passivi delle società del gruppo e il loro trasferimento automatico sul conto accentrato della capogruppo, senza obbligo di restituzione delle somme così trasferite e con maturazione degli interessi attivi o passivi esclusivamente su tale conto - non consentono l'effettiva possibilità di disporre delle somme suddette al fine di compiere operazioni potenzialmente elusive.
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