lunedì 01/08/2022 • 06:00
Per il Fisco il vantaggio fiscale, rappresentato dalla deducibilità degli interessi passivi dovuti a fronte dei finanziamenti contratti, sebbene ottenuto dall'acquirente nel rispetto formale delle norme di legge, è qualificabile come indebito ai fini IRES e IRAP (Risp. AE 29 luglio 2022 n. 395).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere in ordine all'analisi antiabuso, ai fini IRES e IRAP, di una complessa operazione di acquisizione di partecipazioni infra-gruppo con indebitamento infra-gruppo, con particolare riferimento alla deducibilità degli interessi passivi derivanti dal finanziamento contratto.
L'aspetto critico della fattispecie prospettata nell'istanza risiede nelle circostanze che si è in presenza: (i) di un acquisto di una partecipazione infra-gruppo (ii) finanziato con una provvista proveniente da altre entità estere del medesimo gruppo (e non da soggetti terzi) e (iii) della “circolazione” del relativo credito all'interno del gruppo (iv) per ragioni non funzionalmente collegate all'acquisto della partecipazione in questione.
Valutate nel loro complesso, tali circostanze portano il Fisco a ritenere che l'acquisizione con indebitamento operata dall'acquirente sia stata strumentale al realizzo di una non genuina operazione di “creazione” di interessi passivi, destinata a operare – in capo alla stessa acquirente – una conversione in interessi passivi deducibili di dividendi, altrimenti indeducibili.
Infatti, l'operazione de qua si concretizza nell'acquisizione della partecipazione in una target, già appartenente al Gruppo, tramite un finanziamento erogato dalle stesse società cedenti, anch'esse appartenenti al medesimo Gruppo. I finanziamenti così concessi sono stati successivamente trasferiti, tramite altri negozi giuridici, ad una altra società appartenente al Gruppo al fine di essere utilizzati:
Dall'esame dei negozi e dei contratti effettuato dall'amministrazione finanziaria, emerge che il push down del debito attuato si rifletterà negativamente sul risultato di esercizio dell'acquirente che subirà il peso degli oneri finanziari del debito contratto, a fronte della circolazione delle corrispondenti posizioni creditorie a beneficio di altro soggetto del medesimo Gruppo, senza che tale spostamento sia funzionalmente connesso all'acquisizione (essendo questa solo mera occasione dello spostamento stesso).
Alla luce di tali considerazioni, il vantaggio fiscale che l'acquirente otterrà, rappresentato dalla deducibilità degli interessi passivi dovuti a fronte dei finanziamenti, pur nel rispetto formale delle norme di legge applicate, è qualificabile, nell'ambito dell'analisi antiabuso, come indebito, ai fini IRES e IRAP. Il predetto vantaggio, secondo il Fisco, è infatti ottenuto in contrasto con la ratio della deduzione dal reddito d'esercizio (e dal valore della produzione) di tali componenti negativi, in quanto il conseguimento di tali interessi è meramente strumentale a prelevare liquidità e risorse dal soggetto debitore invece di ricorrere ad altre forme di distribuzione.
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