venerdì 29/07/2022 • 17:33
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di dichiarazione a consuntivo nel caso di contratto di leasing di una nave ancora in costruzione e con consegna prevista per l'anno successivo alla sottoscrizione del contratto.
redazione Memento
Con la risposta n. 394 del 29 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il contratto di leasing ha per oggetto un'unità da diporto in corso di costruzione con consegna prevista oltre l'anno solare di sottoscrizione del contratto, la dichiarazione fatta a consuntivo per la determinazione della percentuale di effettivo utilizzo va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di varo e primo utilizzo (inteso come anno in cui la nave inizia la navigazione).
Nel caso di specie, una società vuole acquistare una nave da diporto ancora in costruzione mediante contratto di leasing nautico per esclusivo uso privato. L'ultimazione dei lavori di costruzione e la consegna della nave è prevista per aprile 2023, benché già alla sottoscrizione del contratto, nel 2022, la società dovrà corrispondere un maxi canone iniziale (c.d. canone di pre-locazione o "anticipo") pari al 40% dell'importo finanziato.
Come chiarito dall'AE, la società può presentare la dichiarazione consuntiva entro il mese di gennaio 2024, atteso che, essendo l'imbarcazione di fatto utilizzabile solo a partire dalla primavera del 2023, tale termine costituisce la prima data utile che consente all'istante di definire "a consuntivo" l'effettiva percentuale di navigazione nelle acque dell'UE.
Si ricorda che in relazione ai servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto non a breve termine (al pari di quanto previsto per quelli a breve termine), il luogo della prestazione degli stessi si considera quello del territorio dello Stato, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione lì e che la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità (art. 7-sexies c. 1 lett. e-bis DPR 633/72). Il luogo della prestazione degli stessi si considera al di fuori dell'UE qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione stessa (cfr. Provv. AE 29 ottobre 2020 n. 341339).
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