lunedì 01/08/2022 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E analizza gli interventi e le agevolazioni fiscali dell’adeguamento antisismico degli edifici. In particolare, gli adempimenti del contribuente e la documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione del c.d. “Sismabonus” e del “Sismabonus acquisti”.
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Raccolta del Fisco
Con la Circ. AE 25 luglio 2022 28/E, il Fisco offre a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni. La presente guida, tra i vari aspetti, si è soffermata anche sugli aspetti legati al Sisma Bonus (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB).
Aspetti generali sul Sisma Bonus
Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale e ad attività produttive, la detrazione spetta nella misura del 65%. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 la detrazione era pari al 50% se gli interventi riguardavano altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo.
Dal 1° gennaio 2017, la detrazione per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente spetta per le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017 sono relative a:
Dal 1° gennaio è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria (Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E, paragrafo 3.3). Si ricorda che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 si applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare. Resta fermo, invece, che la disciplina “ordinaria” del Sisma bonus si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus.
In particolare, nei casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nella misura del:
Interventi sulle parti comuni degli edifici
In tutti i casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nelle seguenti misure:
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.
Cumulabilità della detrazione con i contributi pubblici
In ordine ai rapporti tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati in seguito ad eventi sismici e agevolazioni fiscali, si precisa che queste ultime si applicano:
Ciò comporta che è possibile fruire del Sisma bonus (o del Superbonus) anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici.
Acquisto di case antisismiche
Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70% o dell'80%, sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, l'acquirente di un'immobile dell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all'85% del prezzo di acquisto della unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di € 96.000. Anche alle spese sostenute per l'acquisto di case antisismiche si applica, in vigenza del Superbonus, l'aliquota di detrazione più elevata del 110%.
Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione spetta anche nell'ipotesi di permuta ed è calcolata sul prezzo dell'unità immobiliare risultante dal contratto di permuta stesso. Al riguardo, si rammenta che affinché l'acquirente dell'unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall'art. 16 c. 1-septies DL 63/2013 è necessario che l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.
Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione
In linea generale, anche ai fini delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Sisma Bonus e Acquisto di case antisismiche), è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per le predette agevolazioni oltre a quelli specificatamente previsti dalla norma. In particolare, il contribuente dovrà conservare:
Documenti Sisma Bonus:
Documenti di acquisto case antisismiche:
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Maurizio Tarantino
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