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lunedì 01/08/2022 • 06:00

Fisco Detrazioni interventi antisismici

Sisma bonus: obblighi documentali del contribuente

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E analizza gli interventi e le agevolazioni fiscali dell’adeguamento antisismico degli edifici. In particolare, gli adempimenti del contribuente e la documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione del c.d. “Sismabonus” e del “Sismabonus acquisti”.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Raccolta del Fisco

Con la Circ. AE 25 luglio 2022 28/E, il Fisco offre a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni. La presente guida, tra i vari aspetti, si è soffermata anche sugli aspetti legati al Sisma Bonus (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB).

Aspetti generali sul Sisma Bonus

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale e ad attività produttive, la detrazione spetta nella misura del 65%. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 la detrazione era pari al 50% se gli interventi riguardavano altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo.

Dal 1° gennaio 2017, la detrazione per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente spetta per le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017 sono relative a:

  • edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
  • costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale e ad attività produttive.

Dal 1° gennaio è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria (Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E, paragrafo 3.3). Si ricorda che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 si applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare. Resta fermo, invece, che la disciplina “ordinaria” del Sisma bonus si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus.

In particolare, nei casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nella misura del:

  • 50%, nel limite di spesa di € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
  • 70% o dell'80% delle spese sostenute se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio.

Interventi sulle parti comuni degli edifici

In tutti i casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nelle seguenti misure:

  • 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

Cumulabilità della detrazione con i contributi pubblici

In ordine ai rapporti tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati in seguito ad eventi sismici e agevolazioni fiscali, si precisa che queste ultime si applicano:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all'art. 3 c. 1 lett. d) TUE.

Ciò comporta che è possibile fruire del Sisma bonus (o del Superbonus) anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici.

Acquisto di case antisismiche

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70% o dell'80%, sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, l'acquirente di un'immobile dell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all'85% del prezzo di acquisto della unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di € 96.000. Anche alle spese sostenute per l'acquisto di case antisismiche si applica, in vigenza del Superbonus, l'aliquota di detrazione più elevata del 110%.

Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione spetta anche nell'ipotesi di permuta ed è calcolata sul prezzo dell'unità immobiliare risultante dal contratto di permuta stesso. Al riguardo, si rammenta che affinché l'acquirente dell'unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall'art. 16 c. 1-septies DL 63/2013 è necessario che l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione

In linea generale, anche ai fini delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Sisma Bonus e Acquisto di case antisismiche), è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per le predette agevolazioni oltre a quelli specificatamente previsti dalla norma.  In particolare, il contribuente dovrà conservare:

Documenti Sisma Bonus:

  • abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
  • fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
  • bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ecc.);
  • autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell'amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente alla spesa sostenuta;
  • atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • copia dell'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato e dell'attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal progettista;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).

Documenti di acquisto case antisismiche:

  • atto d'acquisto dell'immobile;
  • documentazione dalla quale si ricavi la tipologia di intervento effettuato, la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile, la data di conclusione dei lavori e l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).

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