mercoledì 27/07/2022 • 06:00
Con due risposte a interpello, le Entrate hanno chiarito l'applicabilità delle agevolazioni IVA riguardanti i beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cessioni di ecotomografi carrellati e di strumentazione per accesso vascolare.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in ambito IVA chiarendo l'applicazione, con riguardo ad alcuni dispositivi medici, delle agevolazioni IVA previste dal decreto Rilancio per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124 DL 34/2020 conv. L. 77/2020), consistenti nel regime di esenzione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 5% per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Cessione di ecotomografi carrellati e relativi accessori
Con la Risposta n. 388 del 26 luglio 2022 le Entrate hanno riconosciuto l'applicazione delle agevolazioni in parola con riguardo alle cessioni degli ecotomografi ad ultrasuoni carrellati ritenendoli assimilabili agli ecotomografi portatili rientranti tra i beni elencati dall' art. 124 DL 34/2020.
Con riguardo alla finalità sanitaria dei prodotti in questione, che costituisce un'ulteriore condizione alla quale è subordinata l'applicazione delle agevolazioni (Circ. AE 15 ottobre 2020 n. 26/E), il Fisco ha ribadito che qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti.
Inoltre, le agevolazioni IVA riconosciute per la cessione principale possono essere applicate anche i beni accessori all'ecotomografo carrellato (accessorio pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche), a condizione che gli stessi rappresentino un'integrazione e un necessario completamento degli ecotomografi carrellati e sempre che detti accessori siano ceduti al medesimo cessionario al quale la società istante fornisce il bene principale (i.e. ecotomografo carrellato).
Infine, le Entrate hanno riconosciuto la possibilità di rettificare la maggiore imposta erroneamente applicata al 22% attraverso l'emissione di una nota di variazione in base al comma 3 dell'art. 26 DPR 633/72 (e non, come prospettato dall'istante, al precedente comma 2) che consente di operare le variazioni dell'imponibile o dell'imposta entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione, in caso di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21, c. 7, DPR 633/72. Ne deriva che, nel caso di specie, potranno essere oggetto di variazione le sole fatture per le quali il termine di un anno per l'emissione della nota di variazione risulta ancora pendente, mentre la variazione non è ammessa per quelle fatture rispetto alle quali il termine è già spirato. Nel caso specifico, non è altresì possibile il ricorso al rimborso anomalo di cui all'art. 30-ter DPR 633/72, ammesso come strumento alternativo solo laddove l'impossibilità di ricorrere all'art. 26 DPR 633/72 non sia dipesa da una "colpevole inerzia".
Cessione di strumentazione per accesso vascolare
Con la Risposta n. 389 del 26 luglio 2022 le Entrate hanno ribadito che la strumentazione per accesso vascolare che può fruire dell'aliquota agevolata al 5% è quella classificata con il codice TARIC 90189084 [Altri strumenti ed apparecchi - Altri].
Come noto, l'elencazione contenuta al primo comma dell'art. 124 DL 30/2020 va intesa come tassativa e non meramente esemplificativa, e, al riguardo, l'ADM ha provveduto a individuare anche i codici TARIC dei beni agevolati, da utilizzare ai fini dell'importazione degli stessi.
Nel caso di specie l'ADM, con parere tecnico, ha classificando i prodotti in questione con il codice NC 90183900 che, come evidenziato, non corrisponde al codice TARIC 90189084 con il quale è stata classificata la "strumentazione per accesso vascolare" agevolabile. Considerato che la classificazione doganale dei prodotti commercializzati dalla società istante, specificata nei termini anzidetti dall'ADM, assume, in linea di principio, rilevanza dirimente e vincolante al fine di stabilire se detti prodotti possano essere compresi tra quelli agevolabili, alle cessioni del caso di specie non potranno essere riconosciute le agevolazioni.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.