venerdì 15/07/2022 • 14:18
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua le modalità per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d'imposta c.d. social bonus, ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
redazione Memento
Possono fruire del c.d. social bonus le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali (nei limiti del 15% del reddito imponibile) e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato (nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui).
Circa l’ambito oggettivo di applicazione, sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate al recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del terzo settore, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti.
I proventi delle erogazioni liberali possono essere utilizzati per le seguenti spese:
a) progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
b) rilievi, accertamenti, indagini;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;
d) opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;
e) impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti e altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
f) funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).
Il social bonus è pari al:
- 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche;
- 50% delle erogazioni effettuate da enti o società.
Circa la fruizione, il social bonus è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento tracciabili. La causale del pagamento deve contenere il riferimento al social bonus, all'ente del terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione. Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del social bonus a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale; la quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino a esaurimento del credito. I titolari di reddito d'impresa possono utilizzare il social bonus tramite compensazione presentando il Mod. F24 in via telematica dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale.
Gli enti del Terzo Settore titolari dei progetti di recupero ufficialmente ammessi devono trasmettere l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto e il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e devono inserire le informazioni richieste nel portale «socialbonus.gov.it».
Fonte: DM 23 febbraio 2022 (GU 14 luglio 2022 n. 163)
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