martedì 05/07/2022 • 17:14
Con le risposte ad istanza di interpello n. 360, 361, 362, 363 e 364 del 4 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il tema dell'esenzione IVA delle attività di consulenza finanziaria, in relazione ad operazioni di M&A e prestazioni complesse.
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Con un ventaglio di risposte ad istanza di interpello, l'Agenzia si è occupata del regime dell'esenzione IVA in relazione alle operazioni svolte dall'advisor finanziario.
Anzitutto (Risp. n. 360 del 4 luglio 2022), l'Ufficio ha rimarcato che se l'Advisor finanziario eroga delle prestazioni complesse, tali operazioni non potranno beneficiare dell'esenzione IVA. Per l'appunto, l'attività di consulenza finanziaria, erogata dall'advisor, è inquadrabile quale attività di consulenza se abbraccia integralmente un incarico di assistenza e consulenza in operazioni di M&A (Mergers and Acquisitions). Se invece l'oggetto del contratto non è dettagliato, ma risulta generico (non potendosi distinguere le caratteristiche proprie del mandato, mediazione e intermediazione), il rapporto sarà inquadrabile nella collaborazione, ossia in una prestazione generica imponibile ai fini IVA (Risp. 361/2022).
Mentre nell'altra vicenda (Risp. 362/2022), l'Agenzia ritiene che ci si trovi di fronte ad una prestazione complessa: se la contribuente riesca a dimostrare l'esistenza di una prestazione principale con i caratteri propri dell'attività d'intermediazione, potrà godere dell'esenzione IVA. Se invece l'atti...
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