martedì 05/07/2022 • 15:00
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che non prevede, a favore dell’agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale mobiliare in relazione al credito di rivalsa per l’IVA sulle provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa che non prevede, a favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale mobiliare in relazione al credito di rivalsa per l'IVA sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione. Si ricorda che, in precedenza, nella sentenza della C.Cost. 3 gennaio 2020 n. 1, la Corte Costituzionale aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale posta con riferimento alla presunta disparità di trattamento rispetto agli altri creditori privilegiati individuati dall'art. 2751-bis c. 1 c.c. (agenti, coltivatori diretti, artigiani e cooperative, cooperative agricole).
Questione
L'art. 2751-bis c.c. attribuisce ai lavoratori subordinati, i professionisti, gli agenti, i coltivatori diretti (e assimilati) e gli artigiani un privilegio generale sui beni mobili del soggetto in favore del quale viene prestata la propria prestazione lavorativa (com'è noto i privilegi rappresentano, come le altre cause legittime di prelazione, una deroga al principio della par condicio creditorum stabilita dall'art. 2741 c. 1 c.c. e ...
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