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sabato 02/07/2022 • 06:00

Impresa Composizione negoziata, concordato, esdebitazione, PRO

In GU le modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto correttivo del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza contenente novità sulla continuità aziendale nel concordato preventivo, sulla tempestiva rilevazione della crisi e sulla sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita con la composizione negoziata della crisi.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

Il D.Lgs. 83/2022 (costituito da 52 articoli) modifica il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza) per adeguare quest'ultimo alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, Dir. 2019/1023/UE (Direttiva Insolvency): la Direttiva deve essere recepita entro il 17 luglio 2022.

Il decreto entra in vigore alla data prevista dall'art. 389 c. 1 D.Lgs. 14/2019 e, quindi, il 15 luglio 2022, salvo per gli artt. 27 c. 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrati in vigore il 16 marzo 2019 (il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 14/2019).

Il Decreto legislativo correttivo del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza approdato in Gazzetta Ufficiale contiene significative le novità introdotte che riguardano:

  • i quadri di ristrutturazione preventiva;
  • la composizione negoziata della crisi e gli strumenti finalizzati all'emersione anticipata della stessa (accesso alle informazioni e lista di controllo, definizione degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 c.c., segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e degli istituti di credito);
  • le procedure di esdebitazione e le interdizioni;
  • l'istituzione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
  • la forte rivitalizzazione del concordato in continuità aziendale.

Concetto di crisi

Viene modificato il concetto di “crisi” che da “squilibrio economico-finanziario” viene definito come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Particolare attenzione merita anche la nuova definizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c.), ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. Vengono fissati le misure e gli assetti ritenuti idonei utili alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa che dovranno consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme identificati dall'art. 3 c. 4 D.Lgs. 14/2019;
  • ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al neo inserito c. 2 dell'art. 13 D.Lgs. 14/2019.

Viene inserito, nell'art. 2086 c.c., il c. 4 che individua i segnali di allarme come segue:

  • l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5 % del totale delle esposizioni;
  • l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti del Fisco e dell'INPS nelle soglie previste dal nuovo art. 25-novies c. 1 D.Lgs. 14/2019.

Composizione negoziata

La composizione negoziata sostituisce le misure di allerta e di composizione assistita della crisi e la trasposizione della disciplina del DL 118/2021 nel Codice della Crisi apportando le seguenti modifiche:

  • l'obbligo del debitore di depositare, di allegare, unitamente al ricorso, un pro-getto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13 D.Lgs. 14/2019 (con l'effetto evidente di agevolare le valutazioni dell'esperto e di velocizzare la composizione negoziata);
  • l'interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e altre banche dati (nuovo art. 14 CCII);
  • lo scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata (nuovo art. 15 CCII);
  • la scomparsa del riferimento alla pandemia COVID-19 come causa dell'eccessiva onerosità nel caso di richiesta di rideterminazione del contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica;
  • i limiti all'accesso alla composizione negoziata in pendenza di un procedimento per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o alla liquidazione giudiziale anche nelle ipotesi di cui all'art. 44 c. 1 lett. a) D.Lgs. 14/2019 e 54 c. 3 D.Lgs. 14/2019 (o ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 14/2019).

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Viene introdotta la nuova figura del “piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione” (PRO), assimilabile al concordato preventivo: trattasi di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto. Il ricorrente a tale strumento è il debitore in crisi o insolvente che preveda di soddisfare i propri creditori suddividendoli in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Tale strumento consente di distribuire il ricavato del piano anche in deroga al principio della par condicio creditorum a condizione che la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi.

Concordato preventivo

Tra le novità più importanti spiccano le modifiche alla disciplina del:

  • concordato preventivo in continuità aziendale;
  • concordato liquidatorio;
  • concordato con assuntore.

La finalità di tali procedure sono quelle di favorire la libertà di azione dell'imprenditore (con modifiche alle regole sulle maggioranze e sulla priorità dei pagamenti), ridurre lo spazio di intervento del Tribunale e risaltare il consenso dei creditori, in perfetta linea con la tendenza ad accentuare i tratti privatistici del-la procedura nettamente evidente nelle ultime riforme della Legge fallimentare.

Effetti dell'esdebitazione

Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale (e della liquidazione controllata): l'intento è quello di consentire all'imprenditore esdebitato la piena ripresa delle attività economiche lasciando intatte le condizioni per l'ammissione al beneficio della liberazione dei debiti.

Fonte: D.Lgs. 83/2022 (GU 1° luglio 2022 n. 152)

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