venerdì 01/07/2022 • 16:05
Con la Circolare 30 giugno 2022 n. 76, l'INPS ha illustrato le modifiche riguardanti gli aspetti di natura contributiva in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e di Fondi di solidarietà. L'Istituto previdenziale, inoltre, ha fornito precise istruzioni operative per la composizione dei flussi UniEmens e le istruzioni contabili.
La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. 148/2015.
Di seguito le principali indicazioni fornite dall'INPS con la Circ. 30 giugno 2022 n. 76 in riferimento a CIGO, CIGS, Fondi di Solidarietà bilaterali, FSBA e FIS.
Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
Il legislatore non ha modificato in modo sostanziale la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, i cui relativi obblighi contributivi rimangono regolamentati dall'articolo 10 e dall'art. 13 D.lgs. 148/2015.
In proposito, si ricorda che le aliquote contributive ordinarie, fissate all'art. 13 D.lgs. n. 148/2015, si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.
Sul tema, inoltre, l'INPS ha precisato che per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10 D.Lgs. 148/2015 e ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 25-bis D.Lgs. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria.
Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
In ragione delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, in aggiunta ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati artt. 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore. In proposito, si ricorda che tali aliquote contributive si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.
Per il solo anno 2022, tuttavia, la legge di Bilancio 2022, ha disposto che l'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS, è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Pertanto, per l'anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% - di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore - dell'imponibile contributivo.
Fondi di solidarietà bilaterali
A seguito delle modifiche introdotte dal legislatore, l'istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per tutti i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente. A decorrere dalla medesima data, inoltre, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, non trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 ,27 e 40 del D.Lgs. 148/2015. Ciò premesso, l'INPS ha precisato che i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà. Ai medesimi non si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.
Si ricorda, infine, che i Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 – nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge – dovranno adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alla previsione di legge che ha disposto l'estensione dell'obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Si rammenta, infine, che nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istituitivi dei Fondi di solidarietà, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti, in via transitoria, al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo. Gli stessi, peraltro, sono destinatari delle prestazioni erogate dal FIS.
Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA)
Sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA), istituito ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 148/2015, le imprese artigiane di cui alla L. 443/85.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono altresì destinatarie, a prescindere dal requisito dimensionale, delle tutele del FSBA anche le cosiddette imprese artigiane dell'indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS, identificate con i specifici C.S.C. (4.18.03 con C.A. 5K; 4.XX.XX con C.A. 3X; 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X). Si rammenta, infine, che a fare data dal 1° gennaio 2022 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi non trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro rientranti nei Fondi di solidarietà di cui al citato articolo 27.
Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il FIS è volto a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente, non destinatari della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai sopra citati Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.
Al riguardo, si sottolinea che, in relazione a tali soggetti, continua a trovare applicazione la disciplina del FIS e il conseguente obbligo contributivo, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l'obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS.
A seguito del riordino della disciplina in esame, dunque, è stata superata la logica di alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e quelli regolati dal Fondo di integrazione salariale.
Sul tema, L'Istituto ha precisato, infine, che ai fini della corretta applicazione dell'aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga, la soglia dimensionale continuerà a essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.
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