martedì 28/06/2022 • 16:34
Il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà di altro immobile non evita la decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa.
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Con la risposta 348 del 28 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate risponde all'istante, cittadina italiana residente all'estero e regolarmente iscritta all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all'estero), che nel 2019 aveva acquistato con atto notarile un appartamento ad uso abitativo con locale garage di pertinenza. A questo proposito, invocando le agevolazioni prima casa, l'istante evidenziava che in tale sede si trattava della "prima casa" sul territorio italiano, senza conseguentemente dover prendere la residenza in Italia. Successivamente, nel 2021, quindi prima del decorso dei 5 anni, l'istante aveva alienato detto appartamento e il garage, impegnandosi a riacquistarne un altro entro un anno per evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni.
Il quesito
Premesso ciò, l'Istante intende ora, al fine di evitare la suddetta decadenza, acquistare in Italia un altro immobile ad uso abitativo, sempre invocando le medesime agevolazioni quale cittadino italiano iscritto all'A.I.R.E., da intestarsi alla stessa solo per la nuda proprietà, volendo invece intestare ad una propria parente il diritto di usufrutto.
Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, con l'interpello in esame l'istante ha posto in evidenza due problemi:
Agevolazione prima casa
L'agevolazione c.d. "prima casa" prevista dall'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/86 (di seguito TUR) e dalla nota II-bis al medesimo articolo, individua i requisiti oggettivi e soggettivi per la fruizione del beneficio. In particolare, detto art. 1 della Tariffa, Parte prima, prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2% per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni previste dalla citata Nota II-bis.
Perdita delle agevolazioni
Ai sensi del c. 4 della citata Nota, nelle ipotesi in cui i beni acquistati con l'agevolazione vengano alienati prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e gli interessi.
Orientamento giurisprudenziale
Secondo l'Agenzia dell'Entrate, l'ultimo capoverso dello stesso comma della disposizione in esame prevede che le predette disposizioni non si applichino nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Secondo il Fisco, in linea generale, dunque, la decadenza è evitata se il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile che deve essere destinato ad abitazione principale.
Tuttavia, a questo proposito, il Fisco richiama l'orientamento dei giudici in materia:
Le soluzioni del Fisco
Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, il Fisco con la risposta n. 349 del 28 giugno 2022, con particolare riguardo alla situazione del cittadino emigrato all'estero, ha precisato che:
Ciò posto, pur confermando tale conclusione, il Fisco, tuttavia, ritiene che il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà di altro immobile non evita la decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa". Non rileva, a tal fine, la circostanza relativa all'impossibilità di adibire la casa riacquistata a propria abitazione principale dal contribuente cittadino italiano emigrato all'estero.
FONTE: Agenzia delle entrate, risposta 28 giugno 2022 n. 349
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Paolo Parisi
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