martedì 28/06/2022 • 16:33
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 28 giugno 2022 n. 354, chiarisce che il mancato conseguimento dei ricavi non preclude il riconoscimento dell'impresa commerciale; a rilevare, è che l'impresa disponga di una struttura organizzativa potenzialmente adeguata all'avvio del processo produttivo.
redazione Memento
Nel caso di specie, la società istante detiene una partecipazione in una società immobiliare che, a causa della crisi del settore, subisce ingenti perdite ripianate dai soci. I versamenti effettuati dalla società istante a copertura perdite sono portati ad incremento del valore della partecipazione. Successivamente, il valore di bilancio della partecipazione è stato svalutato e le svalutazioni sono state riprese a tassazione come variazioni in aumento in quanto perdite non realizzate. Considerato che la società immobiliare è stata messa in liquidazione, le perdite subìte dalla società istante relativamente alla partecipazione detenuta nella società immobiliare sono divenute perdite realizzate. Pertanto, la società istante chiede se le perdite in questione possano essere dedotte essendo relative a partecipazione in società priva del requisito di commercialità (di cui all'art. 87 c. 1 lett. d DPR 917/86).
Il regime della participation exemption (PEX) prevede l'esenzione da imposta delle plusvalenze realizzate in sede di cessione delle partecipazioni al ricorrere di determinate condizioni, compreso l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale per (almeno) un triennio consecutivo antecedente al realizzo. Nel dettaglio, tale regime costituisce il naturale completamento dell'esclusione da imposizione dei dividendi e dell'indeducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni.
In passato, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare del 29 marzo 2013 n. 7/E, ha chiarito che:
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 28 giugno 2022 n. 354, precisa, in linea con i precedenti orientamenti, che, nel caso di specie, le operazioni di assunzione dei finanziamenti e di acquisizione delle aree interessate dal progetto di valorizzazione immobiliare costituiscono elementi idonei alla configurabilità della commercialità in ambito PEX. Gli incarichi professionali affidati, la previsione concernente un piano industriale per il risanamento finanziario, la ristrutturazione del debito e i versamenti soci effettuati costituiscono, inoltre, indicatori atti ad escludere una condizione di completa inattività nel tempo da parte della società medesima. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che debba essere riconosciuto, in capo alla società immobiliare, il requisito della commercialità, con conseguente indeducibilità della minusvalenza realizzata in sede di liquidazione societaria.
Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta del 28 giugno 2022 n. 354
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