venerdì 24/06/2022 • 14:21
Il valore di conversione della polizza alla data in cui la stessa è suddivisa non può assumere natura reddituale in capo alla moglie beneficiaria nemmeno al momento di erogazione della futura rendita, in quanto costituisce una parte dei beni della comunione.
redazione Memento
I redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, sono redditi di capitale (art. 44 c. 1 lett. g-quater DPR 917/86)
Nel dettaglio, i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.
Nel caso di specie, due coniugi avevano concordato una divisione dei beni della comunione legale, stabilendo che il marito sarebbe divenuto proprietario esclusivo dell'abitazione a fronte del versamento alla moglie di una determinata somma di denaro.
Ne deriva, dunque, che la restituzione di parte del valore della quota dei beni in comunione legale spettante alla moglie avviene attraverso la suddivisione della polizza stipulata originariamente dall'ex marito. Pertanto, il valore di conversione della polizza I alla data in cui la stessa è suddivisa non può assumere natura reddituale in capo alla moglie beneficiaria nemmeno al momento di erogazione della futura rendita, in quanto costituisce una parte dei beni della comunione.
Al riguardo, considerato che la richiesta di acquisto della rendita temporanea immediata, ovvero della polizza II, è avvenuta immediatamente dopo la stipula della polizza I e non ha potuto produrre alcun rendimento a suo favore, costituirà reddito di capitale solo l'eventuale differenza tra le somme percepite dall'istante e la somma oggetto di trasferimento (valore per l'esecuzione delle prestazioni) da una polizza all'altra.
Tali redditi, che sul piano convenzionale risultano soggetti ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore (ossia in Italia), se corrisposti da soggetti non residenti, senza l'intervento di un intermediario residente, sono assoggettati all'imposta sostitutiva, delle imposte sui redditi nella misura del 26%, dal contribuente con l'indicazione degli stessi nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RM, sezione V, con l'indicazione in colonna 1 del codice E).
Si ricorda, inoltre, che le attività finanziarie detenute all'estero, tra le quali rientrano le polizze assicurative in esame, sono oggetto di monitoraggio e sono assoggettate all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).
Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta del 23 giugno 2022 n. 339
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