lunedì 27/06/2022 • 06:00
In risposta all’istanza d’interpello n. 335, l’Amministrazione Finanziaria ha eseguito una valutazione anti abuso di una scissione asimmetrica parziale ai fini delle imposte dirette ed indirette. L’operazione non comporta alcun vantaggio fiscale se la riorganizzazione societaria è fisiologica.
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Tra le operazioni straordinarie che possono verificarsi nel periodo di attività delle società, quella che determina la ripartizione del patrimonio di una società in uno o più soggetti giuridici di nuova o esistente costituzione, è la scissione, regolamentata dagli artt. 2506 - 2506-quater c.c.
In relazione alla struttura dell'operazione, la scissione può essere:
La scissione, inoltre, potrà essere proporzionale o non proporzionale, a seconda che le partecipazioni nella beneficiaria siano attribuite ai soci della scissa con la stessa proporzione o meno rispetto alla loro partecipazione al capitale della società scissa.
Ai fini delle imposte sul reddito, la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale, in quanto non genera componenti di reddito positivi o negativi in capo ai soggetti partecipanti. L'art. 173 c. da 1 a 3 DPR 917/86, infatti:
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