venerdì 24/06/2022 • 11:33
Con riferimento al 2021, l'ammontare del credito d'imposta per i soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata all'Agenzia delle Entrate.
redazione Memento
Ai soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media di quello registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (art. 48-bis DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio).
Il credito d'imposta in oggetto è utilizzabile esclusivamente in compensazione col Mod. F24, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione, con il codice tributo 6953.
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento dell'11 ottobre 2021 n. 262282. ha previsto che ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d'imposta all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti per il periodo stesso.
Considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle istanze validamente presentate dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta 2021, è inferiore al limite di spesa, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 23 giugno 2022 n. 236366, precisa che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell'importo del credito richiesto.
Si ricorda che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il credito d'imposta sia superiore a 150.000 euro, lo stesso è utilizzabile a seguito delle verifiche previste dal decreto Antimafia (D.Lgs. 159/2011) al termine delle quali l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Fonte: Agenzia delle Entrate, provvedimento del 23 giugno 2022 n. 236366
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