L'Agenzia delle Entrate torna sul tema del trattamento fiscale delle somme riconosciute a seguito di conciliazione in materia di lavoro.
In quali casi tali somme sono soggette al regime della tassazione separata? Quando, invece, è applicabile la tassazione ordinaria?
Il caso
La questione, nel caso di specie, riguarda l'azione giudiziaria intrapresa dall'Istante ai fini:
dell'impugnazione della cessione del ramo d'azienda, presso il quale l'istante operava in qualità di dipendente;
il riconoscimento, sia dal punto di vista normativo che economico, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo alla società cessionaria del ramo d'azienda per l'attività svolta presso la società cedente, senza soluzione di continuità contrattuale.
Tale ultima richiesta implicitamente presume l'applicazione del CCNL applicato dalla cessionaria e il conseguente riconoscimento delle differenze retributive.
L'accordo raggiunto durante la conciliazione
In sede di conciliazione, l'Istante ha rinunciato ad impugnare la cessione del ramo di azienda e a percepire le differenze retributive derivanti dall'applicazione dei due differenti contratti, a fronte della corresponsione di un importo a titolo di transazione generale e novativa.
Il dubbio dell'Istante: tassazione ordinaria o separata?
A fronte del riconoscimento di tale somma, l'Istante chiede quale sia la corretta qualificazione dell'importo: rientra fra i redditi diversi per l'assunzione degli obblighi di non fare (art. 67, c. 1 lett. l), TUIR) soggetti a tassazione ordinaria oppure è configurabile come reddito di lavoro dipendente assoggettabile a tassazione separata (art. 17, c. 1 lett. a) o i), TUIR)?
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Secondo il Fisco, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni - anche novative - intervenute in costanza di rapporto di lavoro (come nel caso di specie) o alla cessazione dello stesso.
Nessun dubbio sorge, quindi, in merito alla configurabilità delle somme percepite dall'Istante quale reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR).
Relativamente al regime fiscale applicabile, l'Agenzia ricorda che tra i redditi per i quali è applicabile la tassazione separata rientrano le somme percepite una volta tanto in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, nonché le somme, comunque percepite, a seguito di transazioni relative alla risoluzione di rapporti di lavoro.
Nel caso oggetto di esame, non essendo intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro, ma essendo lo stesso proseguito, a seguito della conciliazione, con la società cessionaria, le somme riconosciute a titolo di transazione non possono essere soggette a tassazione separata: si applica pertanto la tassazione ordinaria.
Fonte: Risp. Interpello AE 23 giugno 2022 n. 343