sabato 18/06/2022 • 06:07
La riforma fiscale incassa il sì della VI Commissione Finanze che, in sede referente, ha appena concluso l'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 3343). Il Provvedimento è atteso all'esame dell'aula di Montecitorio entro il 20 giugno 2022. Tantissime le novità: revisione dell'Irpef, progressiva mensilizzazione degli acconti e dei saldi, nuovo regime di transizione dal regime forfettario al regime ordinario, revisione del catasto.
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Il disegno di legge della delega al governo per la Riforma Fiscale (A.C. 3343) è stato presentato lo scorso 29 ottobre 2021 alla Camera dei deputati e dal mese di dicembre è cominciato l'esame parlamentare.
Mercoledì 15 giugno 2022 è stato conferito il mandato al relatore a riferire positivamente sul testo approvato. Dopo il via libera in commissione finanze della Camera passerà all'esame dell'aula di Montecitorio entro il 20 giugno.
Finalmente è fissato un altro tassello al progetto per la definizione della tanto attesa riforma fiscale. Il disegno di legge si è basato sui seguenti principi cardine:
Il disegno di legge si compone di 10 articoli oggetto di significative novità, poiché nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate diverse modifiche al testo originario del disegno di legge.
Di seguito illustriamo le novità, secondo le indicazioni fornite nel Dossier del Servizio Studi del 17 giugno 2022 (A.C. 3343-A).
Revisione del sistema fiscale
Le disposizioni per la revisione del sistema fiscale sono contenute nell'articolo 1 e sono state oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente.
L'obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema tributario prevede:
Sono stati, inoltre, introdotti i seguenti profili:
Per evitare incertezze in sede applicativa si è precisato che, per le disposizioni integrative e correttive da adottare entro i 24 mesi (comma 7), si può far riferimento alla "data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati".
Il Sistema di imposizione personale sui redditi
Significative modifiche sono state apportate in sede referente all'articolo 2. È stato eliminato il riferimento al sistema verso un modello duale. La revisione dell'Irpef sarà realizzata a partire dai redditi medio-bassi - i percettori di tali redditi saranno destinatari delle risorse derivanti dall'eliminazione o rimodulazione di deduzioni e detrazioni.
È confermato il riordino delle deduzioni e detrazioni vigenti; il processo terrà conto in particolare della tutela del bene casa e prevede l'introduzione graduale di un rimborso diretto, tramite piattaforme telematiche diffuse, delle detrazioni al 19% - con priorità a quelle di natura socio-sanitaria - in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi.
Nell'esercizio della delega è previsto che sia:
Si prevede la semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, nonché per tutti i contribuenti a cui si applicano gli ISA. Tale processo prevederà anche un meccanismo di progressiva "periodicità mensile” degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto.
La revisione dell'IRES
Il processo di semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, previsto all'articolo 3, sarà attuato anche grazie alla revisione dei costi indeducibili.
Si prevede un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con attenzione a:
IVA e imposte indirette
La Commissione interviene anche nel processo di razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette definiti all'articolo 4 prevedendo che l'adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal, passi anche attraverso la promozione di uno sviluppo sostenibile.
Superamento dell'IRAP
Con riferimento agli interventi per disciplinare il graduale superamento dell'IRAP, regolamentati all'articolo 5, in sede referente si è:
La revisione del catasto
La revisione del catasto è stato oggetto di modifica. In sede referente si è modificato l'articolo 6 prevedendo che le nuove informazioni - da integrare e rendere disponibili dal 1° gennaio 2026 - non devono avere impatti per la tassazione né per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali.
Per ciascuna unità immobiliare si avrà la rendita catastale e un'ulteriore rendita, aggiornata periodicamente, calcolata utilizzando i criteri già previsti in materia di tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane.
Tale rendita, se necessario, sarà determinata anche tenendo conto dell'articolazione del territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario.
Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico sono, inoltre, da introdurre adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione. Il comma 3, introdotto in sede referente, specifica inoltre che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di nuova rilevazione catastale in commento sia destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati.
Sono stati espunti dal testo i precedenti riferimenti all'attribuzione del valore patrimoniale.
La fiscalità locale
L'articolo 7 che regolamenta la riforma della fiscalità locale - nella sua componente personale e immobiliare - in sede referente è stato modificato come segue:
Normativa tributaria unificata
Nell'ambito dell'articolo 9 finalizzato alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, in sede referente si è:
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