venerdì 17/06/2022 • 06:33
L’Agenzia delle Entrate, in un incontro con la stampa specializzata, è intervenuta su alcuni temi “caldi”, quali le note di variazione in diminuzione emesse in sede di concordato preventivo e le note in aumento relative invece alle procedure fallimentari (in entrambi i casi il riferimento è alle procedure avviate dopo il 26 maggio 2021), fornendo alcuni chiarimenti su questioni dibattute.
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Concordato preventivo: note di variazione in “diminuzione” per il credito insoddisfatto
D: Nelle procedure di concordato preventivo il debitore è considerato assoggettato alla procedura concorsuale alla data del decreto di ammissione alla procedura stessa ove solitamente viene indicata la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori, che dovrà essere corrisposta dai debitori assoggettati al concordato. Nel quesito posto all'Agenzia, si è chiesto se fosse possibile per il creditore emettere una nota di variazione per l'intero credito e poi, in un momento successivo, in caso di soddisfazione di parte dello stesso (anche in misura differente rispetto a quanto previsto nel decreto), procedere all'emissione di una nota di variazione in diminuzione per la parte soddisfatta, ai sensi dell'art. 26 c. 5-bis DPR 633/1972.
R: L'Agenzia delle entrate ha anzitutto precisato che l'art. 18 DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto il c. 3-bis all'interno dell'art. 26 DPR 633/1972, consentendo al cedente/prestatore, che non abbia percepito il corrispettivo dal cessionario/committente assoggettato a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, di non dover più attendere la conclusione di tali procedure per recuperare in detrazione l'IVA corrispondente alla diminuzione del corrispettivo non percepito (imponibile ed imposta). Grazie a tale novità, la nota di variazione potrà essere emessa già dalla data in cui il cessionario/committente risulti assoggettato a una procedura concorsuale.
Con particolare riferimento al concordato preventivo, al paragrafo n. 3 della Circ. AE 29 dicembre 2021 n. 20/E, è stato precisato come quanto agli importi che potranno essere oggetto di variazione, si evidenzia che, in caso di concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura è individuata in modo specifico fin dal decreto di ammissione, in forza della peculiare disciplina prevista dalla legge fallimentare, secondo cui in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari (art. 160 L.F.). In caso di proposte concorrenti, queste non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, comma 3, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il 30% dell'ammontare dei crediti chirografari (art. 163 L.F.).
Di conseguenza, l'Agenzia ha confermato che il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura.
Fallimento: nota di variazione in aumento su imponibile e imposta
D: Nell'altro quesito posto, si fa riferimento all'emissione della nota di variazione, per il credito non riscosso, in caso di procedura fallimentare avviata dopo il 26 maggio 2021, con annotazione della stessa ed iscrizione al passivo del creditore, limitatamente alla parte relativa all'imponibile e non per l'imposta. Qui la richiesta riguarda la correttezza o meno di tale comportamento e, in caso di risposta affermativa, vengono richiesti quali adempimenti debba porre in essere il creditore in caso di soddisfazione, anche parziale, del proprio credito.
R: Grazie alle modifiche apportate dall'art. 18 DL 73/2021 all'art. 26 DPR 633/1972, per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, i creditori non dovranno più attendere la chiusura della procedura per emettere la nota di variazione in diminuzione, potendo questa essere emessa (per l'imponibile e l'imposta non incassata) già a partire dal momento in cui il cessionario/committente risulti assoggettato alla procedura concorsuale.
La nota dovrà essere emessa per variare, totalmente o parzialmente, il corrispettivo non incassato (imponibile e corrispondente ad imposta), non potendo essere emessa, con riferimento alle procedure concorsuali, una nota di variazione per la sola imposta, consentita solo se si configuri una errata applicazione dell'aliquota.
Cosicché se, nonostante sia stata emessa una nota di variazione del corrispettivo, la procedura decida di iscrivere al passivo solo “la parte relativa all'imponibile” (sulla base di un titolo ritenuto idoneo dal punto di vista prettamente civilistico”), il creditore soddisfatto, totalmente o parzialmente, del proprio credito dovrà emettere una nota di variazione in aumento con ripartizione proporzionale della somma incassata tra l'imponibile ed imposta.
Qui si richiamano precedenti documenti di prassi, ossia la Risp. AE 3 dicembre 2021 n. 801/E e la Ris. AE 3 aprile 2008 n. 127/E.
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