giovedì 16/06/2022 • 15:25
A meno di 15 giorni dalla scadenza del termine previsto, 30 giugno 2022, ancora non si hanno notizie o indiscrezioni sulla data di pubblicazione del nuovo accordo Stato-Regioni che definirà le modalità di formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro compresi amministratori delegati (in particolare quelli con delega in materia di sicurezza), presidenti del consiglio di amministrazione e preposti.
Ascolta la news 5:03
Il 2021 si è chiuso con una importante novità per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il 22 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 215/2021 che ha apportato una vera e propria mini-riforma all'impianto normativo del D.Lgs. 81/2008 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro intervenendo in maniera profonda per cercare di arginare il triste fenomeno degli infortuni sul lavoro che, nel nostro paese, si susseguono senza soluzione di continuità al ritmo di più di tre morti al giorno, specialmente nel campo dell'edilizia dove una recente indagine ha stabilito che oltre il 90% dei cantieri edili non sarebbe in regola rispetto alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Formazione dei datori di lavoro
Una delle novità più importanti riguarda la formazione dei datori di lavoro: fino ad oggi per i datori di lavoro non era previsto alcun obbligo formativo in materia di sicurezza, salvo il caso in cui il datore di lavoro cumulasse su di sé anche il ruolo di R.S.P.P..
Con la nuova normativa invece, la legge 215/2021 è intervenuta anche sull'art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008, colmando un evidente vuoto della previgente disciplina, stabilendo così che, oltre ai dirigenti ed i preposti, ora anche gli stessi datori di lavoro dovranno ricevere “….un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo”.
Di conseguenza, in fase di conversione del DL146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), con la variazione del secondo comma dell'art. 37, si è stabilito che entro il 30 giugno 2022, dovrà essere emanato un nuovo Accordo che dovrà stabilire l'accorpamento, la rivisitazione e le modifiche degli accordi precedenti del 2012 relativamente alle varie figure, oltre a prevedere:
Allo stato però, a meno di 15 giorni dalla scadenza del termine previsto, ancora non si hanno notizie o indiscrezioni sulla data di pubblicazione del nuovo accordo.
La formazione dei datori di lavori, però, non dovrebbe essere quella prevista dall'art. 34 attualmente vigente nel caso di svolgimento diretto da parte degli stessi dei compiti di R.S.P.P., bensì dovrebbe trattarsi di una formazione obbligatoria che riguarda indistintamente tutti i datori di lavoro.
Difatti, si terrà in considerazione il ruolo in concreto svolto dal datore di lavoro ed all'obbligo formativo dovranno sottostare anche:
Preposto
Un'altra figura al centro delle modifiche è quella del preposto, figura chiave nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro il quale dovrà svolgere la formazione di aggiornamento ogni due anni e non più con scadenze quinquennali, con modalità interamente in presenza (ma in attesa dell'emanazione del nuovo accordo non vi sono certezze).
La nuova normativa ha modificato anche l'articolo 19 TU sulla salute e sicurezza, in particolare il comma a), stabilendo che il preposto oltre ai compiti già previsti nella precedente formulazione deve:
E' stato inoltre aggiunto anche un nuovo comma f bis, che prevede, se necessario, di interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.
A fronte di quanto innanzi evidenziato la figura del preposto assume un ruolo chiave nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro dal momento che, essendo presente fisicamente dove l'attività lavorativa viene svolta, attraverso i nuovi compiti/poteri affidatigli, potrà immediatamente interrompere l'attività lavorativa che espone il lavoratore a rischi o un suo comportamento contrario alle regole sulla sicurezza e, solo successivamente, informare il datore di lavoro e/o il dirigente.
In materia di formazione i preposti, secondo il Nuovo Accordo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano dovrebbero effettuare:
Con l'inserimento nell'art. 37 D.Lgs. 81/2008, del comma 7-ter, si modifica la periodicità dell'aggiornamento della formazione dei preposti, che con la nuova disciplina deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque “....ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
Il chiaro intento del legislatore è quello di prevedere la possibilità di erogare corsi di formazione ai preposti non legati solo a fattori temporali ma, piuttosto, alle necessità concrete che l'evoluzione tecnologica o, il cambiamento dei processi produttivi dovessero renderli necessari.
Ad oggi rimangono in vigore gli adempimenti formativi già previsti con gli accordi del 2011, sia per dirigenti che per i preposti e sono previste disposizioni transitorie utili a conformarsi alle nuove disposizioni in vigore dal 30 giugno 2022.
Ispezioni
Un'altra importante novità introdotta dal DL 146 /2021 conv. in L. 215/2021 ha ad oggetto le modifiche degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, l'art. 13 affida in via privilegiata all'INL la competenza ispettiva in materia di sicurezza sui luoghi di lavori, tanto è vero che è stata prevista l'assunzione entro questo mese di 700 nuovi ispettori, al fine di rinforzare un organico che soffriva un cronico sotto dimensionamento.
Inoltre, essendo stato abrogato il comma 2 dell'art. 13 D.Lgs. 81/2008, che definiva l'ambito di competenza limitata, gli ispettori dell'INL acquisiscono una competenza generale, quindi non più circoscritta all'edilizia e alcune altre attività, ma possono svolgere i controlli in tutti i settori, sperando che le assunzioni promesse vengano realmente effettuate, altrimenti ci ritroveremmo difronte all'ennesima tigre dagli artigli spuntati.
Sicuramente la novità di maggior impatto è quella relativa alla sospensione dell'attività lavorativa prevista dall'art. 14 D.Lgs. 81/2008.
Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale deve essere adottato in tutti i casi in cui sia manifesta ed acclarata una delle seguenti situazioni:
La sospensione dell'attività deve essere immeditata, fatta salva la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo e, nello specifico, “dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, così come previsto dall'art. 14, c. 4, D.Lgs. 81/2008.
Con la Circ. INL 9 novembre 2021 n. 3 l'INL ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti relativamente alla modifica del citato art. 14 prevedendo che la sospensione deve avere carattere immediato qualora si riscontrino situazioni di pericolo imminente o grave rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori o dei terzi, fatti salvi i casi in cui la sospensione immediata dell'attività sarebbe maggiormente rischiosa rispetto a quella al termine del ciclo lavorativo; la Circolare specifica, inoltre, l'importanza di valutare caso per caso, contestualizzando la norma alla singola situazione verificata dall'organo ispettivo.
Accesso ispettivo
Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento “all'accesso ispettivo”, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento.
Ciò lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso è del tutto ininfluente e, pertanto, il provvedimento andrà comunque adottato.
La Circolare specifica inoltre che il provvedimento di sospensione, come in passato, è anzitutto adottato “in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” e che, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, per il datore di lavoro permane l'obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione durante l'intero periodo di sospensione dell'attività lavorativa.
Con Nota 7 giugno 2022 n. 1159 l'INL ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico, sottolineando la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo.
Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro.
In altre parole, laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento.
In tal senso, va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).
Pertanto, secondo le indicazioni fornite dell'INL, la mancata adozione del provvedimento di sospensione è da considerare una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14 D.Lgs. 81/08, determinata dal rischio che dall'adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Per far fronte ai numerosi infortuni sul lavoro il legislatore ha modificato il testo Unico sulla Sicurezza del lavoro introducendo nuovi obblighi per il datore di lavoro e per..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.