mercoledì 08/06/2022 • 09:10
Dal 30 giugno 2022 i commercianti e i liberi professionisti che non consentono ai clienti di pagare tramite POS saranno sanzionati (art. 18, c. 1, D.L. 36/2022). La data di decorrenza di tali sanzioni è stata anticipata dal Decreto PNRR 2 rispetto a quella del 1° gennaio 2023 inizialmente prevista.
redazione Memento
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Dal 30 giugno 2022, i commercianti e i liberi professionisti che nell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi (anche professionali) non consentono ai clienti di pagare tramite POS (Point of Sale) saranno sanzionati. La sanzione amministrativa è composta da una parte fissa e da una parte variabile: quella fissa è pari a € 30 per ogni transazione, a prescindere dall'importo della spesa sostenuta, a cui si somma la parte variabile che è commisurata al 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento tramite POS (art. 15 c. 4 bis DL 179/2012).
Dalla sanzione sono esclusi i casi, che dovranno essere debitamente individuati dal legislatore, in cui il pagamento elettronico tramite carte di credito o debito non è stato consentito per un'oggettiva impossibilità tecnica (es. malfunzionamento POS).
La data di sanzionabilità di questi comportamenti, che potrebbe ancora essere modificata in sede di conversione in legge, è stata anticipata dal Decreto PNRR2 rispetto a quella del 1° gennaio 2023 inizialmente prevista (art. 19 ter DL 152/2021), per dare attuazione a una delle missioni del PNRR (M1C1 – 103)garantire la tax compliance e migliorare i controlli sulle transazioni elettroniche, disincentivando l'uso del denaro contante.
Si ricorda che in materia di sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite POS si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative, mentre non trova applicazione la norma secondo cui chi commette la violazione può avvalersi dell'oblazione amministrativa ossia della facoltà, nei 60 giorni successivi alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari 1/3 del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (art. 16 L. 689/81).
È stato infine chiarito che l'obbligo per gli esercenti di dotarsi delle apparecchiature tecniche necessarie per consentire che i consumatori possano effettuare pagamenti elettronici di qualsiasi importo non è in contraddizione con la previsione del limite all'utilizzo del contante (pari a € 1.999,99 - art. 49 D.Lgs. 231/2007; dal 1° gennaio 2023 € 999,99), posto che le due discipline si rivolgono a soggetti differenti e perseguono finalità diverse. Pertanto, il consumatore, a fronte dell'obbligo dell'esercente di dotarsi di POS, ha sempre la possibilità di scegliere liberamente il mezzo di pagamento (contante o digitale) con cui intende regolare una determinata transazione (Risp. Interrogazione parlamentare 18 maggio 2022 n. 5-08104).
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