(In)esistenza oggettiva delle operazioni: quali criteri dalla giurisprudenza?
Qualora l’Ufficio dimostri, anche in via presuntiva (secondo le presunzioni semplici), l’oggettiva inesistenza di un’operazione, spetterà al contribuente provarne l’effettiva esistenza al fine di poter dedurre i relativi costi e detrarre l’IVA. Con la precisazione che un tale onere non potrà ritenersi assolto mediante l’esibizione della fattura o la documentata regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. 17290/2017; Cass. 17619/2018; Cass. 28628/2021; Cass. 5342/2024).
Tale enunciazione trova il suo fondamento normativo nell’art. 54 c. 2 DPR 633/72 e nell’art. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/73, secondo cui le omissioni e le false o inesatte indicazioni contenute nella dichiarazione annuale presentata dal contribuente ai fini IVA e delle imposte sui redditi possono essere indirettamente desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
Infatti, sul tema è stato ripetutamente statuito che:
a) gli elementi assunti a fonte di una presunzione non devono essere necessariamente plurimi, potendo in proposito rivelarsi sufficiente anche un unico elemento, purché grave e preciso (Cass. n. 43/2019, Cass. n. 14150/2021, Cass. 17596/2021);
b) in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere gravante sull’Amministrazione Finanziaria non si estende anche alla prova della mala fede; invero, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non può ritenersi configurabile la buona fede del contribuente, poiché egli sa certamente se e in che misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass. 22851/2020 Cass. 28628/2021, Cass. 2470/2023, Cass. 24345/2023);
c) ove sia investito della controversia sulla legittimità e fondatezza di un atto impositivo, il giudice tributario di merito è tenuto ad apprezzare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio; soltanto in un secondo momento, se ritiene che i suddetti elementi siano dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente (Cass. 28628/2021, Cass. 28121/2023, Cass. 35453/2023, Cass. 5342/2024).
Al contempo, la formale regolarità delle scritture contabili di una società e la tracciabilità dei mezzi di pagamento utilizzati sono inidonei a dimostrare l’effettività delle operazioni, qualora vi sia una contestazione di oggettiva inesistenza, in quanto sono strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (CGT II grado Lazio n. 321/2026).
La vicenda
L’Agenzia delle entrate notificava ad una società, esercente attività di gestione di supermercati, tre distinti avvisi di accertamento con i quali disconosceva la detraibilità IVA su fatture emesse nei suoi confronti da altra società, per operazioni di fornitura di liquori a bassa gradazione alcolica, ritenute dall’Ufficio oggettivamente inesistenti. Tali accertamenti fiscali facevano seguito ad una verifica fiscale finalizzata al controllo della normativa in materia di accisa sugli alcoli condotta nei riguardi della società terza da parte del Nucleo operativo di Polizia tributaria della GdF.
La contribuente impugnava gli avvisi innanzi alla CTP che, accogliendo i ricorsi, annullava conseguentemente gli atti impositivi. Le decisioni venivano successivamente confermate anche dal giudice di appello che rigettava le impugnazioni dell’Agenzia. Da qui la vicenda finiva in cassazione, previo ricorso da parte del fisco.
I giudici di legittimità hanno osservato che, come si evince dallo stralcio del processo verbale di constatazione richiamato per relationem nei tre avvisi di accertamento impugnati e trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, in assolvimento dell’onere di specificità imposto dall’art. 366 c. 1 num. 6 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate aveva addotto una serie di indizi della fittizietà delle operazioni fatturate dalla terza società nei confronti della contribuente, relative alla fornitura di liquori con gradazione alcolica non superiore ai 15 gradi.
A parere dei giudici di legittimità, la CGT di secondo grado non ha sottoposto gli indizi suindicati a una pur sintetica disamina, essendosi limitata ad osservare che l’Ufficio aveva fatto proprie le conclusioni contenute nel p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanzia all’esito della verifica fiscale svolta a carico della terza società, «senza effettuare alcun altro riscontro sulle giacenze di magazzino e/o sulle fatture contestate». Peraltro, nel giudicare meritevoli di positivo apprezzamento gli elementi probatori forniti dalla contribuente, il collegio di seconde cure si è soffermato sulla formale regolarità delle scritture contabili della società e sulla tracciabilità dei mezzi di pagamento da essa utilizzati, i quali, come si è visto sopra, risultano inidonei a dimostrare l’effettività delle operazioni contestate.
Da quanto precede la Cassazione (Cass. 17 marzo 2026, n. 5979) ha ricavato che la Corte regionale è effettivamente incorsa nella dedotta falsa applicazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti.
In conclusione, il ricorso è stato accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla CGT per il nuovo esame della controversia.
Fonte: Cass. 17 marzo 2026 n. 5979
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Giovanni Incerto
- Dottore Commercialista -Revisore Contabile, Studio Gnudi e associatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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