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  • Tempo di lettura 7 min.

Nelle giornate di domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo è prevista la tornata elettorale relativa alla consultazione referendaria.
Come in ogni tornata elettorale, anche in questa di tipo referendario la presenza di chiamate persone a svolgere ruoli all’interno dei seggi, va a determinare impatti nei rapporti di lavoro nel caso sussistenti e connessi alla necessità (per chi ha appunto un contratto subordinato in essere) di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa.

Quadro normativo e aspetti preliminari
La fonte normativa attualmente di riferimento in materia è l’art. 119 del DPR 351/1957, nel tempo modificato, prima dall’art. 11 della L. 53/1990 ed in seguito dall’art. 1 della L. 69/1992.
Prima di addentrarci nella fisionomia della disciplina che concretamente consente di individuare la corretta gestione delle assenze, e degli annessi trattamenti economici e normativi, è opportuno fissare alcuni aspetti.
Anzitutto è dirimente andare a individuare la durata e la collocazione temporale delle consultazioni referendarie, che si svolgeranno domenica 22 marzo dalle ore 07:00 alle ore 23:00, e lunedì 23 marzo tra le ore 07:00 e le ore 15:00. Oltre all’apertura dei seggi per consentire le operazioni di voto, sarà probabilmente necessario, da parte delle figure incaricate di adempiere alle funzioni elettorali, garantire la presenza, al fine di effettuare le attività preparatorie, anche nella giornata del sabato.
Altro aspetto importante da attenzionare è dato dalla perimetrazione delle figure – in termini di ruoli – che possono rientrare nell’applicazione della normativa in tema di trattamento economico e normativo relativo alla gestione del rapporto di lavoro in costanza di adempimento di incarichi in seno ai seggi.
In tal senso la normativa che di seguito sarà esaminata si applica a:

  • presidente e vice presidente di seggio
  • segretario di seggio
  • scrutatori
  • rappresentati di lista, di gruppo, di partito
  • rappresentanti di comitati promotori in ipotesi di consultazione referendaria.

Trattamento dei lavoratori impegnati ai seggi

A questo punto è possibile introdurre i principi che governano la definizione del trattamento economico e normativo.
La ratio sottesa a tale disciplina è ancorata al concetto che i lavoratori coinvolti nelle operazioni di seggio e che sono chiamate a svolgere uno degli incarichi individuati in precedenza, non debbano subire un pregiudizio rispetto al trattamento economico e normativo correlato al proprio rapporto di lavoro.
In questo senso è quindi molto importante andare ad analizzare l’assetto del rapporto di lavoro, e la concreta distribuzione su base giornaliera della prestazione richiesta al lavoratore chiamato a svolgere ruoli in correlazione con consultazioni elettorali.
Il principio generale prevede che:

  • per le giornate di presenza al seggio che si collocano in concomitanza del riposo settimanale, o in ogni caso giorno non lavorativo, il lavoratore può scegliere alternativamente tra il godimento di una giornata di riposo compensativo, ovvero – in alternativa – il riconoscimento di un importo pari ad 1/26 del trattamento retributivo mensile;
  • per le giornate di presenza al seggio che si collocano invece in concomitanza con giornate dove si sarebbe registrata la regolare prestazione lavorativa, spetta al lavoratore il normale trattamento economico e normativo ordinariamente previsto, con indicazione del giustificativo nel Libro Unico del Lavoro di Permesso Elettorale.

Dalla disamina di questa disciplina emerge in maniera netta come la corretta registrazione nel Libro Unico del Lavoro (LUL), e più in generale la declinazione del trattamento economico e normativo, è collegata indissolubilmente con la collocazione della prestazione lavorativa, sia rispetto alle cinque, ovvero alle sei giornate nell’arco della settimana, sia in ordine alla fisionomia concretamente assunta nelle giornate interessate dalle operazioni elettorali.

Casi particolari
Altro aspetto molto importante è collegato all’eventuale sforamento oltre la mezzanotte del lunedì delle operazioni di scrutinio, eventualità che in questa tornata appare poco probabile, ma che nel caso andrebbe ad inserire anche la giornata del martedì tra quelle interessate da diritto al riposo compensativo.
Ultimo aspetto da sottolineare è poi quello legato all’eventuale assenza della prestazione lavorativa nel periodo interessato dalle operazioni di seggio per effetto della fruizione di strumenti di ammortizzazione al reddito in costanza di rapporto. Al ricorrere di tale ipotesi, consolidati orientamenti giurisprudenziali escludono il diritto al riposo compensativo per le giornate di presenza al seggio e che non sarebbero state interessate da prestazione lavorativa. 
 

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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