sabato 26/04/2025 • 06:00
Un soggetto terzo può essere ritenuto solidalmente responsabile del debito IVA di una società anche se lo stesso non può partecipare al procedimento condotto nei confronti della società, a condizione che, nel corso del successivo procedimento di responsabilità solidale, possa rimettere in discussione gli accertamenti di fatto e le qualificazioni giuridiche effettuate e accedere al fascicolo.
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza Adjak relativa alla causa C-277/24 del 27 febbraio 2025, interpretando la normativa polacca, stabilisce che i membri o gli ex membri del CdA di una società possono, a determinate condizioni, essere considerati solidalmente responsabili per tutti o parte dei debiti IVA di tale società.
Se al termine di una procedura fiscale, l'amministrazione tributaria stabilisce l'esistenza di un debito IVA, e la società non assolve il proprio debito, allora l'ex membro del CdA può essere sottoposto ad un procedimento di responsabilità solidale.
Tuttavia, qualora lo stesso fosse ritenuto solidalmente responsabile e fosse avviato un ulteriore procedimento nei suoi confronti, il membro del CdA deve poter avere il diritto di contestare gli accertamenti effettuati alla società stessa e avere accesso al fascicolo.
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