mercoledì 23/04/2025 • 10:27
L'INAIL, con Circ. 22 aprile 2025 n. 27, ha comunicato che, per effetto della decisione di politica monetaria della BCE, a decorrere dal 23 aprile 2025, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili.
redazione Memento
L'INAIL, con propria circolare, ha comunicato che, per effetto della decisione di politica monetaria della BCE del 17 aprile 2025 che ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR), a decorrere dal 23 aprile 2025 variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili.
Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti.
I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 23 aprile 2025 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all'8,40%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.
Le sanzioni civili
La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito la riduzione del tasso di interesse, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:
In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia.
Laddove, invece, il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti.
Pertanto, in tale ipotesi, a decorrere dal 23 aprile 2025, la misura della sanzione, in ragione d'anno, è pari rispettivamente al 7,90% (2,40% + 5,5%) e al 9,90% (2,40% +7,5%). La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
In caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP).
In caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.
A decorrere dal 23 aprile 2025, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,40%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,40%.
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