giovedì 24/04/2025 • 06:00
Entro il 28 aprile va trasmesso l'Intrastat relativo al 1° trimestre 2025 e quello del mese di marzo in via telematica, ponendo attenzione al fatto che la presentazione oltre tale termine espone il contribuente all'applicazione di sanzioni. Il pacchetto VIDA archivierà l'Intrastat, sostituito dalla fattura elettronica.
Per quanto concerne il regime sanzionatorio applicabile agli Intrastat, va precisato che l'omessa presentazione, ovvero l'incompleta, inesatta o irregolare compilazione comporta una sanzione che va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 1000. La sanzione sarà ridotta alla metà in caso di presentazione dell'Intrastat entro 30 giorni dalla richiesta inviata dall'Ufficio abilitato a riceverla o incaricato al controllo.
Se si provvede ad integrare o correggere i dati mancanti o inesatti, anche a seguito della richiesta, non si applicherà la sanzione.
Attenzione poi alle novità in ambito UE: dal 14 aprile è entrata in vigore la riforma UE del pacchetto VIDA che andrà a rivoluzionare il sistema di fatturazione elettronica, toccando anche gli Intrastat. Infatti, l'estensione del sistema di FE porterà ad abbandonare l'utilizzo degli elenchi riepilogativi con la conseguenza che le varie operazioni passeranno attraverso il sistema SdI. Avremmo quindi una fatturazione elettronica intra-UE.
Intrastat: elenchi riepilogativi per le operazioni Intra-UE
I soggetti passivi IVA, per quanto riguarda le operazioni intra-UE, devono presentare elenchi riepilogativi Intrastat di determinate categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'UE relativi a:
Quindi il sistema degli Intrastat altro non è che un insieme di procedure che garantiscono l'assolvimenti di due importanti funzioni:
Chi deve presentarli?
Occorre distinguere tra soggetti obbligati e delegati. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti passivi d'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni e/o servizi comunitari e/o trasferimenti di beni in regime di call off stock, con i soggetti passivi d'IVA degli altri Stati membri (soggetti obbligati).
Sono identificati da un codice di identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'IVA.
Gli Intrastat possono essere presentati e sottoscritti o direttamente dall'interessato oppure da un suo delegato previa delega conferita dall'obbligato in forma scritta, con autentica della sottoscrizione effettuata secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/2000, che si dovrà esibire a richiesta degli organi di controllo.
Quando vanno presentati?
Gli Intrastat devono essere presentati telematicamente all'Agenzia delle Dogane entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Va peraltro rammentato che ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a:
Colui che abbia iniziato l'attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione prevista sopra (periodi trimestrali). Il soggetto che sia tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco potrà scegliere di adottare la periodicità mensile per l'intero anno solare.
I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo trimestrale e nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro dovranno passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In tal caso, per i periodi mensili già trascorsi, andranno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.
Cosa accade se l'Intrastat è presentato tardivamente?
Come anticipato, l'elenco riepilogativo Intrastat va emesso entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento se si applica il metodo trimestrale. Quindi per il primo trimestre 2025, il 28 aprile scade il termine per emettere l'Intrastat relativo appunto a tale periodo (considerato che il 25 è un festivo, il 28 è il primo giorno successivo).
Sempre il 28 aprile scade il termine per emettere l'Intrastat del mese di marzo, se si applica invece il metodo mensile.
L'omessa presentazione, ovvero l'incompleta, inesatta o irregolare compilazione comporta una sanzione che va da un minimo di euro 500 ad un massimo di 1000 euro per ciascuno. La sanzione sarà ridotta alla metà in caso di presentazione dell'Intrastat entro 30 giorni dalla richiesta inviata dall'Ufficio abilitato a riceverla o incaricato al controllo.
Al contempo non si applicherà la sanzione se i dati mancanti o inesatti saranno integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
Pacchetto VIDA: cosa cambia per gli Intrastat?
Il VIDA (Vat in the Digital Age) costituirà un punto di svolta in ambito unionale per quanto concerne il settore digitale (e non solo). Infatti, le nuove regole, già vigenti grazie alla Direttiva (UE) 2025/516 – corredata dal Reg. (UE) 2025/518 e 2025/517 – porteranno ad un'evoluzione a tappe che toccherà anche gli Intrastat i quali saranno archiviati a vantaggio della fatturazione elettronica.
In buona sostanza, i paesi UE diranno addio agli elenchi Intrastat e le varie operazioni intra-UE passeranno attraverso il Sistema di Interscambio, portando quindi la fatturazione elettronica a livello unionale. Avremo così un'estensione ben congeniale della FE che andrà così ad agevolare le imprese operanti in ambito UE le quali potranno così, mediante un unico sistema, coprire anche l'aspetto prima svolto dagli Intrastat.
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Umberto Terzuolo
- Dottore CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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