martedì 08/04/2025 • 12:32
L’INAIL, con circolare 7 aprile 2025 n. 26, ha riepilogato il regime di prescrizione a cui sono soggetti i premi assicurativi INAIL, concentrandosi in particolare su quelli richiesti all’esito di un accertamento ispettivo.
redazione Memento
L'INAIL, con la circolare n. 26 del 7 aprile 2025, ha riassunto la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori secondo gli orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati, e richiamato le vigenti istruzioni operative sull'attività di vigilanza.
Disciplina della prescrizione applicabile ai premi di competenza dell'INAIL
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
La Corte di cassazione, con la sentenza a sezioni unite del 3 febbraio 1996, n. 916, si è pronunciata nel senso che si applica un solo termine di prescrizione, attualmente quello di cinque anni sia all'azione di accertamento e liquidazione dei crediti Inail che all'azione per il recupero dei medesimi crediti già accertati e liquidati, vale a dire ai premi e accessori di cui è stato richiesto il pagamento con il certificato di assicurazione o variazione.
Non hanno effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all'esercizio del diritto di credito da parte dell'Inail, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.
Non hanno, pertanto, effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all'esercizio del diritto di credito da parte dell'Inail, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.
Pertanto, come già precisato nella circolare INAIL 8 gennaio 1999 n. 1, il verbale di accertamento e notificazione in materia assicurativa, ancorché privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.
Per quanto attiene alla valenza interruttiva di altre tipologie di verbali adottati nel corso dell'accertamento ispettivo, si precisa quanto segue.
Il verbale di primo accesso ha una funzione prodromica all'attività accertativa15 e non esprime la chiara volontà di far valere un credito dell'Inail per premi e accessori poiché gli elementi per la quantificazione di tale credito sono individuati nel successivo verbale unico di accertamento, notificato al termine dell'accertamento stesso.
Ne consegue che il verbale di primo accesso ispettivo non è idoneo a interrompere il termine di prescrizione di 5 anni.
Computo del termine di prescrizione
Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio.
Se l'atto interruttivo è stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione previsto dalle misure emergenziali da Covid-19 (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine quinquennale di prescrizione si considera decorrere dal 1° luglio 2021.
Ambito e preclusioni all'accertamento ispettivo
Nel verbale di accertamento unico e di notificazione, oltre a ribadire l'ambito dell'accertamento secondo quanto specificato, si deve dare conto, nel modo più analitico possibile, degli atti e dei documenti esaminati in relazione alle finalità dell'accertamento, delle singole posizioni dei lavoratori e del periodo oggetto di verifica, anche in coerenza con le indicazioni contenute in precedenti verbalizzazioni, producendo effetti preclusivi a ulteriori verifiche solo con riferimento a tale ambito e alle finalità per cui la predetta documentazione è stata esaminata, sempre che si tratti di verbale di regolarità o il datore di lavoro abbia provveduto a regolarizzare tutte le contestazioni mosse con il verbale e i successivi provvedimenti.
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Francesca Zucconi
- Consulente del Lavoro in PaviaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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