lunedì 31/03/2025 • 12:04
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 31 marzo 2025 n. 84, ha chiarito che l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni non è dovuto in caso di cessazione dell'attività assicurativa, a condizione che non sia riscosso alcun premio assicurativo.
redazione Memento
Con la risposta n. 84 del 31 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che affinché da parte di una società assicurativa non sia dovuto il versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, occorre il verificarsi di una duplice condizione nell'anno di riferimento per detto acconto: la cessazione dell'attività assicurativa e la conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo.
Si ricorda che l'art. 9 L. 1216/61 dispone che entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal c. 1.
L'art. 1 c. 1066 L. 145/2018 prevede che la percentuale della somma è elevata all'85% per l'anno 2019, al 90% per l'anno 2020 e al 100% a decorrere dall'anno 2021.
Nel caso di specie, la Branch istante è un'impresa di assicurazione ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento in determinati rami.
Nell'istanza viene chiarito che la Casa Madre, per ragioni strategiche ed economiche, ha deciso di procedere alla chiusura della Branch, con effetto dal 30 giugno 2025.
Sulla base di tale decisione, la Branch ha pianificato, a partire dal quarto trimestre del 2024, e comunque entro il 31 dicembre 2024, di non siglare nuovi contratti e di non rinnovare o estendere quelli in corso. La Branch ha precisato che non eserciterà alcuna attività assicurativa in Italia con riferimento all'anno 2025 e che tale volontà è già stata oggetto di espressa comunicazione sia all'autorità di vigilanza tedesca che a quella italiana (IVASS).
Fino al 30 giugno 2025 la Branch operererà, garantendo i servizi alla clientela. Non viene espressamente chiarito se la predetta gestione dei servizi alla clientela comporti o meno per la Branch la riscossione di premi assicurativi nel corso del 2025.
Come chiarito dall'AE, si ritiene non dovuto il versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni per l'anno 2025 da parte della Branch istante solo qualora la stessa effettivamente cessi l'attività assicurativa nel corso dell'anno 2025 e, altresì, nel medesimo anno 2025 non riscuota alcun premio assicurativo, nemmeno se derivante da contratti già in essere nel 2024.
Fonte: Risp. AE 31 marzo 2025 n. 84
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