giovedì 27/03/2025 • 08:09
Sì al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto per i lavori effettuati su beni di terzi, a condizione che ci sia un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (Ris. AE 26 marzo 2025 n. 20).
redazione Memento
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute all'Agenzia delle entrate sul tema della rimborsabilità dell'eccedenza Iva detraibile per le opere realizzate su beni di terzi, come lavori di ristrutturazione o manutenzione, l'Agenzia delle Entrate, con Ris. AE 26 marzo 2025 n. 20, ha fornito le indicazioni necessarie per adeguare la prassi a quanto stabilito dalla sentenza n. 13162/2024 della Corte di Cassazione, che ha di fatto ribadito sul piano sostanziale l'equivalenza tra “detrazione” e “rimborso” dell'Iva, chiarendo inoltre che la categoria di “beni ammortizzabili” utilizzata dal legislatore, va considerata in virtù di un titolo giuridico che garantisca il possesso o la detenzione di tali beni per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.
Nel dettaglio, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - n. 13162 del 14 maggio 2024, sono state riformulate le indicazioni relative alle fattispecie di ristrutturazioni o manutenzioni su beni non propri.
La decisione ha impattato l'art. 30 c. 2 lett. c) DPR 633/72, che stabiliva i criteri e le condizioni di rimborso per l'Iva detraibile, con particolare riferimento alla disponibilità di beni ammortizzabili in collegamento con attività di impresa o lavoro autonomo.
In passato, l'Agenzia delle Entrate non riconosceva il diritto al rimborso dell'Iva per spese legate a opere inseparabili da beni immobili concessi in uso o comodato. Tale posizione è stata rettificata in seguito alla ricordata pronuncia delle Sezioni Unite, segnando un punto di svolta nell'approccio fiscale verso i beni ammortizzabili.
Oggi, agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo viene riconosciuto il diritto al rimborso dell'Iva per lavori effettuati su beni di terzi se questi ultimi sono adoperati per un periodo medio-lungo e risultano "strumentali" all'esercizio dell'impresa, senza la necessità di un'autonoma funzionalità o asportabilità. Questo include beni per i quali è garantito il possesso o la detenzione attraverso un titolo giuridico, come un contratto di locazione o comodato.
Fonte: Ris. AE 26 marzo 2025 n. 20
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Con Circolare 25 marzo 2025 n. 6, Assonime analizza la Dichiarazione IVA 2025 osservando che le istruzioni non tengono conto della sentenza della CGUE Feudi San Gregorio..
Approfondisci con
Il credito IVA maturato dai soggetti passivi dell’imposta può essere richiesto a rimborso, in presenza di determinati requisiti, attraverso la presentazione della dichiarazione IVA annuale (rimborso annuale), oppure, pe..
Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.