mercoledì 26/03/2025 • 15:32
Il ministero del Lavoro, con Circ. 26 marzo 2025 n. 5, chiarisce che anche i comitati privi di personalità giuridica possono essere iscritti al RUNTS, il registro unico per gli Enti del terzo settore.
redazione Memento
Una delle principali novità della riforma del Terzo settore è senz'altro costituita dall'aver introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale una chiara definizione di ente del Terzo settore (“ETS”), attraverso la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 117 del 2017 (di seguito indicato anche come “Codice del Terzo settore” o “CTS”). Tale definizione ricomprende all'interno del Terzo settore – che consiste in un insieme limitato di soggetti giuridici dotati delle caratteristiche peculiari previsti nella norma in esame, destinatari di uno specifico sistema di favor e oneri, diverso da quello di tutti gli altri enti che pur svolgono attività di interesse generale - accanto agli ETS tipici anche gli ETS atipici.
Il parere del Ministero
Il ministero considera pacificamente acclarata (come peraltro risulta da provvedimenti adottati da alcuni uffici del RUNTS) la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass.civ. sentenze nn. 3898/1986; 21880/2020), il quale considera il comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione ad esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali.
L'individuazione della sezione deve ritenersi obbligata in quanto le categorie particolari di ETS risultano incompatibili con la forma giuridica di comitato, la quale rimane distinta dagli altri enti del libro primo del codice civile: le ODV, le APS e le Reti non possono che avere forma associativa, per gli enti Filantropici, necessariamente dotati di personalità giuridica, è prescritta la forma di associazione (riconosciuta) o di fondazione, qualunque forma giuridica diversa da quella di Società di Mutuo soccorso è incompatibile con l'iscrizione nella sezione f). Al contempo non devono essere confusi con i comitati ex art. 39 c.c. i livelli territoriali che in alcune associazioni complesse sono denominati “Comitati” pur avendo a loro volta natura giuridica di associazioni. Si pensi ad esempio ai Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana, ai Comitati regionali e provinciali di molti enti di promozione sportiva, ecc.
Iscrizione al RUNTS
Preliminarmente si deve osservare che il comitato può essere dotato di personalità giuridica: tale possibilità si deduce in negativo dall'articolo 41 del Codice civile che disciplina la responsabilità dei componenti del comitato in mancanza del riconoscimento.
Muovendo dunque dalla lettura coordinata dell'articolo 4, comma 1, con l'articolo 22 del CTS, appare in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge n. 106/2016 precedentemente evocati, nonché con il principio costituzionale di eguaglianza formale, posto a tutela dell'“essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore” (da ultimo, Corte cost. sentenza n. 185/2018), in primo luogo negare l'accesso alla qualifica di ETS (e al conseguente regime giuridico) ad enti, quali i comitati, in possesso dei requisiti necessari previsti dal citato articolo 4, sulla base del filtro distintivo della personalità giuridica, mancando una ragionevole correlazione tra il possesso di questa (comitato già in possesso della medesima) e l'accesso al regime giuridico del Terzo settore; in secondo luogo, una volta ammessa la possibilità per comitati già in possesso di personalità giuridica di conseguire l'iscrizione nel RUNTS, escludere che comitati privi di personalità giuridica già iscritti la conseguano o che comitati candidati all'iscrizione non possano, per effetto di essa, acquisirla.
All'applicabilità dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore anche ai comitati, è necessariamente collegato, inoltre, il tema dell'ammontare del patrimonio minimo necessario per l'acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell'evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l'elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell'individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro.
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