mercoledì 26/03/2025 • 06:00
La Corte di cassazione, con sentenza 7 marzo 2025 n. 6128, osserva che le società a partecipazione pubblica hanno il diritto di non assumere i lavoratori che non siano in possesso dei requisiti indicati nei provvedimenti di reclutamento adottati, fra i quali può rientrare l'assenza di condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva.
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Nel caso di specie, un'azienda multiservizi a partecipazione pubblica ha avviato una procedura per l'assunzione, ai sensi della Legge n. 68/1999, di un addetto area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, munito di patente B e titolo di studio di licenza media. Ciò, al fine di stipulare due contratti di lavoro full time a tempo determinato rispettivamente della durata di 6 mesi e applicazione del CCNL settore unico gas acqua nonché di 12 mesi e applicazione del CCNL Igiene Ambientale.
Il Regolamento di selezione del personale adottato dalla società e recante “i criteri e modalità per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi” prevede fra i requisiti di assunzione il “non aver subito condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva”.
Il lavoratore, iscritto negli elenchi delle categorie protette, è risultato primo in graduatoria ma è stato rifiutato a causa dei suoi precedenti penali. In particolare, a suo carico, vi erano una sentenza di patteggiamento e due di condanna per il reato di lesioni personali dolose nonché una sentenza, diventata irrevocabile, di condanna, con il rito abbreviato, alla pena di 8 mesi di reclusione per...
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