lunedì 24/03/2025 • 15:44
Il 31 marzo è il termine ultimo per i lavoratori agricoli per presentare all'INPS la domanda di accesso alla disoccupazione agricola, riferita a periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2024.
redazione Memento
Il 31 marzo scade il termine per i lavoratori agricoli per presentare all'INPS la domanda di accesso alla disoccupazione agricola, riferita a periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2024.
Le caratteristiche dell’indennità di disoccupazione agricola
L'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori agricoli operai (ed equiparati) è una prestazione diversa da quella erogata a favore degli altri lavoratori; benché comunque correlata in linea generale alle ipotesi di perdita involontaria del rapporto di lavoro. L'indennità è destinata a compensare gli assicurati per una disoccupazione già decorsa: il trattamento infatti viene corrisposto in riferimento allo stato di disoccupazione verificatosi nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, tenuto conto che l’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione (Circ. INPS 26 gennaio 2024 n. 22). Ai fini della maturazione del diritto è necessaria la prevalenza di attività di lavoro dipendente agricolo nell'anno o nel biennio di riferimento
La prestazione viene pagata direttamente dall'INPS al lavoratore.
A chi spetta l’indennità
L’indennità spetta ai lavoratori italiani e stranieri, che nel 2024 hanno prestato attività nel settore agricolo e hanno versato contributi per almeno 102 giornate, accreditate nel biennio 2023/2024, oppure tutte nel 2024. In quest’ultimo caso, l’indennità spetta se il lavoratore ha almeno una giornata di lavoro anche non agricola accreditata negli anni precedenti. In caso di contribuzione mista, deve prevalere quella agricola. I cittadini stranieri hanno diritto all’indennità se titolari di permesso di soggiorno non stagionale, anche se assunti con contratto di lavoro a termine.
Nel caso di dimissioni volontarie non si ha diritto alla prestazione.
Misura dell’indennità
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato (con contributo di solidarietà del 9% applicabile per massimo di 150 giornate) e del 30% della retribuzione effettiva per operai agricoli a tempo indeterminato.
Come presentare domanda
La domanda può essere presentata online tramite il sito web dell'INPS, oppure tramite patronato.
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