venerdì 21/03/2025 • 06:00
Tra le principali novità contenute nella dichiarazione 2025, periodo d'imposta 2024, vi è il nuovo Quadro CP presente nei Modelli SC 2025, SP 2025, ENC 2025 e nel fascicolo 3 di Redditi PF 2025, attinente alla disciplina del concordato preventivo biennale. I forfetari che hanno aderito al CPB non devono compilare il Quadro CP ma il Quadro LM.
Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il CPB, con possibilità di adesione, per i soggetti forfetari solo per il periodo d'imposta 2024 mentre, per i soggetti che applicano gli ISA, per i periodi d'imposta 2024 e 2025.
Con l'adesione al regime di CPB, detti soggetti si sono impegnati a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5, 115 e 116 TUIR, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.
Va altresì ricordato che, i richiamati soggetti, oltre a redigere i quadri CP e LM, devono compilare anche i quadri RE, RF, RG e LM, dei rispettivi modelli, dove indicare il reddito effettivo scaturente dalla contabilità.
Il quadro CP
Passando all'esame del quadro CP dei soggetti ISA, contenuto nel summenzionato fascicolo 3, si evince che, qualora il contribuente, nell'anno d'imposta 2023, abbia adottato il regime forfetario, la proposta di reddito concordato dallo stesso accettata per l'anno d'imposta 2024, produce effetti anche nel caso in cui egli, in tale anno, dichiari un ammontare di ricavi o compensi effettivi superiore a 100.000 euro, purché esso non sia non superiore a 150.000 euro. In tal caso, infatti, il contribuente non può più usufruire del regime forfetario per l'anno 2024, ma non cessa dal CPB e, pertanto, determina il reddito effettivo nel relativo quadro RF o RG (a seconda del regime contabile adottato), mentre indica il reddito concordato nel quadro CP, applicando allo stesso le aliquote progressive IRPEF, (e compilando a tal fine la sezione II, senza effettuare le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16) nonché, in presenza dei presupposti, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 31-bis del decreto CPB, (compilando a tal fine la sezione I).
Sezione I
Quest'ultima sezione va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB. Tali contribuenti, in alternativa all'applicazione delle aliquote progressive IRPEF sul reddito concordato, possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del citato decreto CPB, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:
Inoltre, il contribuente in regime forfetario che, per il 2024 ha aderito al concordato, ma è fuoriuscito dal citato regime per superamento del limite di euro 100.000, senza tuttavia cessare dal CPB (sul punto Circ. AE 17 settembre 2024 n. 18/E), può assoggettare una quota del reddito concordato ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 31-bis D.Lgs. 13/2024, applicando l'aliquota del 10%, ovvero del 3%, qualora permangano i requisiti di “nuova attività”, previsti dall'art. 1 c. 65 L. 190/2014 (soggetti forfetari che applicano l'imposta sostitutiva del 5%).
Nel caso di impresa familiare o azienda coniugale svolta in forma non societaria che abbia aderito al CPB, il titolare della stessa indica nel quadro RS, nei corrispondenti campi dei righi RS6 e RS7 le quote degli importi di rigo CP1 imputate ai singoli collaboratori familiari o al coniuge. Qualora il contribuente partecipi in qualità di socio ad una società fiscalmente trasparente, ai sensi degli artt. 5 e/o 116 TUIR, ovvero sia collaboratore di un'impresa familiare o di un'azienda coniugale non condotta in forma societaria, che ha aderito alla proposta di CPB e che ha optato per il regime dell'imposta sostitutiva, nei righi da CP3 a CP5 vanno indicati in colonna 1 il codice fiscale della società trasparente partecipata, o del titolare dell'impresa familiare o del coniuge, in colonna 2, l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta dal dichiarante socio.
Sezione II
Questa sezione deve essere compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva di cui sopra sia da coloro che non se ne avvalgono, per determinare il reddito d'impresa (in contabilità ordinaria o semplificata) rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito. I contribuenti che compilano questa sezione hanno l'obbligo di redigere anche il quadro RF o il quadro RG, seguendo le relative istruzioni.
Giova specificare che, per effetto dell'art. 16 del decreto CPB, il reddito d'impresa proposto al contribuente ai fini del concordato, deve essere rettificato degli importi relativi alle plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, minusvalenze, perdite su crediti e degli utili o perdite derivanti da partecipazioni in società trasparenti, di cui agli artt. 5,115 e 116 TUIR.
Inoltre, dal reddito concordato, poi rettificato dei componenti suddetti, si scomputano le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi d'imposta precedenti.
In ogni caso, le istruzioni precisano che, il reddito assoggettato a imposizione, non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l'eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1. Pertanto, ai fini della compilazione del rigo RF100 o del rigo RG35 si deve tenere conto delle suddette precisazioni.
Sezione III
La sezione in esame va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che non se ne avvalgono, per determinare il reddito di lavoro autonomo rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito.
Per i professionisti, le rettifiche del reddito concordato sono previste dall'art. 15 del decreto CPB, e riguardano le plusvalenze, le minusvalenze, i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti trasparenti di cui all'art. 5 TUIR nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale.
Soggetti forfetari
Il quadro LM (righi LM32 ed LM33) è riservato ai contribuenti in regime forfetario che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale per il solo anno 2024. Infatti, per effetto del nuovo decreto fiscale discusso e approvato dal CdM il 13 marzo 2025, l'istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario sarà abrogato dal 1° gennaio 2025.
Comunque, per quanto in questa sede interessa, i contribuenti in regime forfetario, che hanno aderito al CPB, possono assoggettare a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta. L'imposta sostitutiva è pari al 10% del reddito eccedente, ovvero al 3% nel caso di inizio di nuove attività di cui all'art. 1 c. 65 L. 190/2014 (soggetti forfetari che applicano l'imposta sostitutiva del 5%).
Qualora invece il contribuente non si avvalga dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 31-bis del decreto CPB, nel rigo LM33, va indicato direttamente l'importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024, e non va compilato il rigo LM32.
Resta comunque fermo l'obbligo di dichiarare un reddito minimo concordato di 2.000 euro, tenendo conto anche dell'eventuale quota del lo stesso assoggettata a imposta sostitutiva
Cessazione e decadenza
I quadri CP e LM contengono, infine, le ipotesi, previste dalla normativa sul CPB, di cessazione e decadenza. I contribuenti, quindi, che si trovano i queste ipotesi dovranno compilare le relative caselle dove indicare i codici concernenti i vari casi.
Il riassunto delle cause di cessazione e decadenza, contenuto nelle istruzioni, è molto gradito dai soggetti interessati, avendo così modo di “monitorare” la propria posizione, rispetto al CPB, al fine di non incorrere in una di dette cause.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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