sabato 15/03/2025 • 06:15
L'Agenzia delle Entrate esamina, per tipologia di tributo, le novità introdotte dal Decreto delegato della riforma fiscale, fornendo istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l'uniformità di azione.
Premessa
Con la Circ. 14 marzo 2025 n. 2/E l'Agenzia illustra le novità introdotte nell'ambito della riforma fiscale che sono:
Autoliquidazione dell'imposta di registro
Il c. 16, art. 41 TUR prevede che la liquidazione dell'imposta di registro venga effettuata direttamente dal soggetto obbligato al relativo versamento, salvo che si tratti di atti giudiziari di cui all'art. 37 TUR e di atti per i quali è prevista la registrazione a debito di cui all'art. 59 e seguenti del TUR. Fanno eccezione a questa regola generale i casi in cui è prevista la presentazione per via telematica del Modello unico informatico (registrazione degli atti immobiliari e degli altri atti individuati con provvedimento 6 dicembre 2006).
Gli Uffici controllano la regolarità della liquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente e dei relativi versamenti sulla base degli elementi desumibili dall'atto (in conformità a quanto stabilito dall'art. 20 del TUR), anche avvalendosi di procedure automatizzate: nei casi di maggior imposta accertata l'Ufficio notifica un avviso di liquidazione contenente l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento della quota parte di tributo non versata, della sanzione del 25% (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) nonché degli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il pagamento effettuato entro il termine di sessanta giorni consente al contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo della predetta sanzione amministrativa.
Aliquote da applicare nella cessione di azienda
La novità nei trasferimenti di azienda consiste, a determinate condizioni, nella separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l'azienda, al posto dell'aliquota unica. La tassazione con separate aliquote delle singole componenti del complesso aziendale era già stata desunta in via interpretativa e la novella ha recepito sul piano normativo, il predetto principio, confermando che, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l'azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, riferibili a singoli rami di un'impresa, è ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l'azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell'atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo.
Nella suddetta ripartizione del corrispettivo ai crediti aziendali, la rispettiva quota parte del prezzo degli stessi imputabile è soggetta all'aliquota (0,50%) stabilita per le cessioni di crediti.
In merito alla valorizzazione delle passività, viene confermato che, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, l'imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili si effettua in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento delle suddette passività con i singoli elementi dell'attivo aziendale. In assenza di una espressa ripartizione del corrispettivo, il trasferimento dell'intero complesso aziendale o del singolo ramo d'azienda deve essere assoggettato all'imposta di registro, calcolata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l'aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso oggetto di cessione.
La base imponibile dell'imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed escluse le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) e i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, al netto delle passività inerenti all'azienda, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.
Divisioni ereditarie e donazioni in vita del de cuius
Viene previsto che, in caso di comunioni ereditarie, si deve tener conto dei beni donati in vita dal de cuius in favore dei soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli artt. 737 e successivi del codice civile, ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto. Sui predetti beni non si applica l'imposta di registro in sede di divisione nel presupposto che i beni di cui trattasi abbiano già assunto rilevanza ai fini della tassazione al momento della donazione e in coerenza con la finalità della disciplina, tesa a tassare come trasferimenti solo gli effettivi valori eccedenti le quote della divisione.
La novella recepisce gli orientamenti della giurisprudenza in cui si afferma che nella imposizione di registro della divisione ereditaria, al fine di stabilire la massa comune e, di conseguenza, al fine di accertare l'eventuale divergenza tra quota di fatto-quota di diritto e la presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita-trasferimento, si deve tenere conto del valore del bene donato in vita dal de cuius ad uno dei coeredi condividenti e come tale oggetto di collazione: la finalità della norma è quella di stabilire che l'istituto della collazione è funzionale esclusivamente alla determinazione della massa ereditaria e delle quote di diritto, ma non ai fini dell'imposta di registro, che si applica, con l'aliquota propria degli atti di divisione, sulla parte dei beni assegnati che risulta effettivamente caduta in successione.
Imposte ipotecaria e catastale
In materia di imposte ipotecaria e catastale (TUIC) gli Uffici continuano a riscuotere l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'art. 33, c. 1, del TUS. Il predetto art. 33, c. 1, nella sua nuova formulazione recepisce in materia di imposta di successione il sistema dell'autoliquidazione, già previsto per l'imposta di registro. Riguardo all'imposta di successione, il citato art. 33, c. 1, prevede, infatti, che i soggetti obbligati al pagamento del tributo autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione di successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine, ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio; resta fermo che, se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale;
In ordine ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati (qualificati come atti traslativi di un diritto di natura non reale a contenuto patrimoniale), per la trascrizione dei predetti contratti, trova applicazione l'imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro.
Accesso alle banche dati del Catasto
Per incentivare l'uso dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l'accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Non si applicano tributi o altri oneri, inoltre, agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.
Imposta di bollo
Razionalizzata anche la disciplina concernente l'imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti. In particolare, vengono semplificate le modalità di pagamento:
Diviene possibile, infine, anche in relazione all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, presentare la dichiarazione integrativa, per correggere errori od omissioni.
Fonte: Circ. 14 marzo 2025 n. 2/E
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