sabato 15/03/2025 • 06:00
Si avvicina la scadenza di un importante adempimento annuale, la comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti e notturni e della comunicazione del lavoro notturno svolti nel 2024, da trasmettere, entro il prossimo 31 marzo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Le comunicazioni, entrambe obbligatorie, certificando le attività lavorative di lavoro usurante e notturno, sono utili ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico ai lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e messaggio Inps n. 801 del 5 marzo 2025, per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026).
Soggetti obbligati alle comunicazioni
Sono obbligati a trasmettere le comunicazioni in parola i datori di lavoro, privati e pubblici, presso i quali si svolgono le lavorazioni faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. da a) a d), del decreto legislativo n. 67/2011.
Per i lavoratori somministrati, obbligate all'invio della comunicazione sono le imprese utilizzatrici.
Le comunicazioni possono essere effettuate direttamente dai datori di lavoro o anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Il Ministero del lavoro ha chiarito che non va resa la comunicazione di lavoro notturno per l'attività lavorativa notturna prestata dal datore di lavoro stesso.
Comunicazioni obbligatorie
Le comunicazioni a cui è tenuto il datore di lavoro con periodicità annuale ex art. 6 del D.M. 20 settembre 2011 sono le seguenti:
Per entrambe, la prossima scadenza è fissata al 31 marzo 2025 in relazione alle prestazioni rese nel 2024.
Per maggiore completezza, va ricordato che sussiste un ulteriore e specifico adempimento, ossia la comunicazione del lavoro a catena, che va effettuata entro 30 giorni dall'inizio del lavoro.
Comunicazione ai fini di monitoraggio
Con la comunicazione ai fini del monitoraggio il datore di lavoro o l'intermediario delegato, entro il 31 marzo 2025, comunica il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti e lavoro notturno ex articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011. In particolare, per ogni lavoratore sono da indicare:
E' importante evidenziare che nella comunicazione devono essere riportati solo i periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative summenzionate, al netto pertanto di periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa, non utili ai fini del beneficio pensionistico.
Pertanto, non va effettuata la comunicazione per il lavoratore che, avendo usufruito del congedo straordinario per assistenza di familiare disabile per tutto l'anno, non ha svolto nessuna attività. E sono altresì esclusi i periodi di CIG ordinaria a zero ore.
Comunicazione di esecuzione di lavoro notturno
Sempre con periodicità annuale ed entro il 31 marzo 2025 va trasmessa al Ministero del lavoro la comunicazione di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.
Tale comunicazione non è obbligatoria se il datore di lavoro effettua la comunicazione ai fini di monitoraggio e nella stessa indica, per ogni lavoratore, il numero dei giorni di lavoro notturni svolti in azienda.
Il datore di lavoro dovrà comunicare il lavoro notturno organizzato in regolari turni periodici ossia le prestazioni di “qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni” (art. 1, comma 2 lett. g D.Lgs. n. 66/2003) e che presta la propria attività nel periodo notturno – ossia nel periodo “di sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino” (art. 1, comma 2 lett. d, D.Lgs. n. 66/2003) – per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 (articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), D.Lgs. n. 67/2011).
Al di fuori di tali ipotesi (e pertanto se trattasi di lavoro notturno non a turni) dovranno essere indicati i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l'intero anno lavorativo (articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), D. Lgs. 67/2011).
In tutti i casi, il datore di lavoro dovrà considerare solo le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno di riferimento e se non dovesse essere in grado di conoscerle perché ad esempio, il rapporto di lavoro è iniziato o cessato in corso d'anno ovvero nei casi di rapporti di lavoro in part time verticale, è tenuto comunque a comunicare tutte le giornate di lavoro notturno svolte.
Come compilare e trasmettere le comunicazioni
Le comunicazioni vanno rese telematicamente al Ministero del Lavoro con il modello LAV_US, utilizzando l'applicativo Lavori Usuranti, disponibile all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it.
Il datore di lavoro può scegliere tra i seguenti cinque moduli:
Il Ministero del lavoro mette a disposizione delle ITL e dell'INPS le comunicazioni ricevute.
Se si è fatto tutto correttamente, al termine sarà possibile scaricare la ricevuta che riporta la data di invio della denuncia.
Sanzioni
Il datore di lavoro che non invia la comunicazione di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, diffidabile.
Non è sanzionata la presentazione tardiva, ma solo l'omessa comunicazione e la comunicazione che presenta dati errati o non corrispondenti al vero.
Il Ministero del Lavoro, nella circolare 20 giugno 2011, n. 15, ha chiarito che la sanzione non deve applicarsi, con effetto moltiplicatore, in base al numero di lavoratori interessati alla comunicazione omessa, ma tiene conto esclusivamente del numero delle comunicazioni omesse e/o contenenti dati errati e non corrispondenti al vero.
L'omessa comunicazione di svolgimento di attività usurante ai fini di monitoraggio non è oggetto di sanzione.
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