giovedì 13/03/2025 • 06:00
Nel 2025 la riforma dello sport presenta dei nodi ancora da sciogliere, a distanza di quasi due anni dalla sua entrata in vigore. Si fanno attendere, infatti, alcune funzionalità del Registro delle attività sportive dilettantistiche, che gli enti del settore attendono ormai da tempo.
Il Dipartimento dello sport, attraverso una circolare diramata alle Federazioni, Discipline ed Enti di promozione sportiva, ha comunicato importanti novità per gli enti sportivi riguardanti le funzionalità del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 39/2021 ss.mm.ii., e ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento dei Registro, le eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ente sportivo dilettantistico iscritto per il tramite di un Organismo sportivo, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
Iscrizione al RASD
Tuttavia, al fine di agevolare le attività degli Organismi sportivi e degli Enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche RASD, il predetto termine è prorogato al 14 marzo 2025.
Decorsa tale data, non sarà più possibile modificare i dati e la documentazione relativi all'anno 2024.
Qualora, sempre alla suddetta data, risultino per l'anno 2024 enti con affiliazioni prive di relativi tesseramenti, tali iscrizioni al RASD, anche in virtù dell'art.11 del d.lgs. 39/2021 ss.mm.ii., saranno cancellate.
Tale scadenza vale anche nel caso di affiliazioni e tesseramenti infrannuali, non coincidenti con l'anno solare; quindi, dal 14 marzo non sarà comunque più possibile aggiornare quelle con data di inizio nel 2024.
Per le attività sportive, didattiche o formative infrannuali, dal 14 marzo non sarà possibile aggiornare quelle terminate nel 2024 o, comunque, quelle per cui sono decorsi oltre 90 (novanta) giorni dalla conclusione.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) viene definito dall'art. 2 del D.Lgs. 36/2021 come il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Per definizione, quindi un'associazione o società sportiva dilettantistica deve essere iscritta al Registro: come specificato dall'art. 8 del medesimo decreto, la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da tali enti, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
La scadenza del 14 marzo costituisce quindi un adempimento fondamentale per gli enti sportivi dilettantistici, in mancanza del quale perderebbero la qualificazione relativa alla natura dilettantistica dell'attività dilettantistica, con conseguenze particolarmente sfavorevoli sotto diversi punti di vista; basti pensare alle agevolazioni fiscali introdotte dalla riforma proprio con l'obiettivo di incentivare il settore sportivo.
Libro unico del lavoro - LUL
Un altro elemento importante, presente nel testo della riforma, ma di fatto ancora non realizzato a quasi due anni di distanza dall'entrata in vigore, riguarda la gestione del Libro unico del lavoro (LUL) tramite il RASD.
L'art. 28, ai commi 4 e 5, prevede per le collaborazioni coordinate e continuative in ambito dilettantistico, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
L'iscrizione del collaboratore sportivo nel LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.
Tuttavia, alla data odierna tale funzione del Registro non risulta ancora implementata.
Anche nel 2025, quindi, gli operatori del settore sportivo e i loro consulenti, dovranno monitorare con attenzione gli aggiornamenti e le istruzioni operative che verranno auspicabilmente pubblicati prossimamente, al fine di gestire correttamente gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro.
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Massimo Braghin
- consulente del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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