martedì 11/03/2025 • 06:12
Con Provv. AE 10 marzo 2025 n. 114763, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del 730/2025, 730-1 sulla scelta dell'otto, cinque e due per mille dell'IRPEF, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per CAF e professionisti abilitati, 730-3 con il prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale e 730-4 e 730-4 integrativo per la comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta.
Le novità del Modello 730/2025
Molteplici sono le novità contenute nel Modello 730/2025 approvato definitivamente con Provv. AE 10 marzo 2025 n. 114763 e che deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 direttamente all'Agenzia delle Entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d'imposta. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Nuove fattispecie reddituali e riformulazione dell'IRPEF
Possono essere dichiarate alcune fattispecie reddituali che in precedenza erano di esclusiva competenza del Modello REDDITI PF, quali:
Viene confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.
Novità dei redditi fondiari
Per gli anni 2024 e 2025, è stato previsto un regime agevolato per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In particolare, i suddetti redditi dominicali e agrari concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati a regime sostitutivo con aliquota al 21% relativamente ad una sola unità immobiliare mentre per le successive l'aliquota è innalzata al 26%: per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella Sezione III del Quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo;
Franchigia dei lavoratori frontalieri
La franchigia prevista per il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, sale da 7.500 a 10.000 euro.
I lavoratori frontalieri residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e per il personale del comparto sicurezza e difesa
Per il solo periodo d'imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
Bonus tredicesima e trattamento integrativo
Per il solo 2024 e a certe condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 e, sempre per l'anno 2024 il trattamento integrativo spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.
Lavoratori impatriati
Dal 2024, i redditi dei lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (limitatamente al 40% del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni.
Limite alle detrazioni per oneri
Per redditi complessivi superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024.
Superbonus, sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche
Le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, possono beneficiare della detrazione del 70% che deve essere rateizzata in 10 rate di pari importo. Per le spese Superbonus sostenute nel 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta 2023 entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La detrazione per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche è rateizzata in 10 rate di pari importo.
Per l'anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
IVIE e IVAFE
L'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è fissata all'1,06%, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l'aliquota è del 4 per mille annuo.
Fonte: Provv. AE 10 marzo 2025 n. 114763
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