venerdì 14/03/2025 • 06:00
Quali sono gli aspetti inerenti alla contrattazione collettiva necessaria per l'accesso al Fondo Nuove Competenze 2025, finalizzata alla rimodulazione dell'orario funzionale allo svolgimento delle attività formative e come le Organizzazioni Sindacali possono in concreto stipulare gli accordi, nonché il loro contenuto?
Come previsto dall'art. 3 del Decreto Interministeriale 10 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024, l'accesso al Fondo Nuove Competenze soggiace, tra le altre condizioni, alla sottoscrizione – da parte dei datori di lavoro privati (ivi comprese le società a partecipazione pubblica) – degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro.
La rimodulazione dell'orario sopra richiamata è funzionale a consentire lo svolgimento dei percorsi formativi finalizzati al consolidamento e all'accrescimento dei lavoratori destinatari.
Il richiamo alla contrattazione collettiva era già presente nell'art. 88, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevedeva la possibilità di realizzare intese specifiche per la rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzata a consentire la frequenza a percorsi di ricollocazione dei lavoratori, attraverso accordi collettivi sottoscritto a livello territoriale, e/o aziendale, dalle organizzazioni sindacali (sia datoriali, sia dei lavoratori) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze operanti in azienda.
Sempre il comma 1 dell'art. 88 del D.L. n. 34/2020 prevedeva che gli oneri riconducibili alle attività formative di cui sopra fossero a carico del Fondo Nuove Competenze.
L'art. 4 del Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2024 riprende e completa la definizione del tema inerente alla contrattazione collettiva necessaria a realizzare l'acceso al Fondo Nuove Competenze.
Anzitutto viene previsto che in ipotesi di accordo aziendale si debba anzitutto monitorare la presenza delle rappresentanze sindacali aziendali, e quindi, in loro assenza, di coinvolgere le articolazioni territoriali di quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Restando sempre a livello aziendale, prosegue il comma 1, art. 4 del D.I. specificando che è possibile individuare le organizzazioni che in concreto possono partecipare alla contrattazione, tra quelle che risultino eventualmente essere destinatarie del maggior numero di deleghe (e quindi di contributi) sindacali.
Fondi Paritetici Interprofessionali
Viene poi prevista un particolare rinvio in ipotesi di adesione dei datori di lavoro coinvolti a Fondi Paritetici Interprofessionali; al ricorrere di tale scenario infatti i contratti collettivi aziendali dovranno essere necessariamente siglati tenendo conto delle modalità previste in tal senso dal proprio fondo di riferimento.
Acccordi collettivi
Un aspetto nevralgico che attiene al momento della sottoscrizione è dato dal fatto che gli accordi in questione dovranno risultare sottoscritti in data successiva al 3 dicembre 2024 (giorno nel quale il Decreto Interministeriale è stato pubblicato in G.U.).
Il successivo comma 2 dell'art. 4 del D.I. elenca gli elementi minimi che debbono risultare essere contemplati dagli accordi collettivi:
Da ultimo, il comma 3 dell'art. 4 del D.I. ribadisce come gli accordi collettivi debbano individuare chiaramente i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove e maggiori competenze, e quindi anche l'annesso adeguamento funzionale a qualificare, ovvero a riqualificare, i lavoratori coinvolti.
Tale rafforzativo rappresenta e incarna la fondatezza e la coerenza rispetto all'accesso al Fondo Nuove Competenze.
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Marco Micaroni
- Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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