lunedì 10/03/2025 • 06:00
Per poter fruire del bonus quotazione PMI le imprese interessate devono presentare domanda al MIMIT entro il 31 marzo 2025. Si ricorda che la Legge di Bilancio 2025 ha prorogato il bonus in oggetto al 31 dicembre 2027. Quali sono le modalità di fruizione?
Il bonus quotazione PMI spetta alle imprese che occupano meno di 250 persone e con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure con totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, che presentano domanda al MIMIT entro il 31 marzo 2025.
Per rientrare nella definizione di PMI è necessario il mancato superamento del limite degli occupati e uno dei due parametri economici - patrimoniali indicati (viceversa, non può accedere al beneficio la PMI che dovesse appartenere ad un gruppo il cui bilancio consolidato superi le soglie e il numero di occupati previsti dalla medesima raccomandazione).
Nello specifico, sulla base di quanto previsto dal DM 23 aprile 2018, possono beneficiare del credito d'imposta le PMI che:
La procedura di quotazione
Le PMI interessate dal beneficio sono quelle che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Pertanto, non solo la quotazione su un mercato regolamentato italiano o un MTF italiano ma anche la quotazione di una PMI su un mercato regolamentato europeo o un MTF europeo dedicato alle PMI può beneficiare del bonus quotazione.
Con riferimento ai mercati regolamentati e sugli MTF italiani, il beneficio del credito d'imposta riguarda la quotazione su Euronext Milan (ex MTA), compreso il segmento STAR, ed Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), entrambi gestiti da Borsa Italiana, ora facente parte del gruppo Euronext.
I costi ammissibili
Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
Sono altresì agevolabili:
L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi devono risultare da un'attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, ovvero da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Modalità di presentazione
L'incentivo prevede la presentazione al MISE di un'istanza (dal 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione fino al 31 marzo dell'anno successivo) in grado di attestare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'agevolazione ed indicante l'ammontare del credito d'imposta richiesto. (ad esempio, le imprese che hanno ottenuto la quotazione nel 2024, dovranno inoltrare l'istanza in esame entro il 31 marzo 2025)
Il MISE, a sua volta, comunica all'impresa richiedente il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione.
Nello specifico, l'istanza deve contenere i seguenti dati:
Una volta inviata l'istanza, i competenti organi ministeriali sono tenuti a comunicare l'esito della relativa istruttoria entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze (ovvero entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la quotazione).
Pertanto, entro questa data, il MISE previa verifica dei requisiti previsti e della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione (e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante). Il nulla osta del MISE costituisce dunque un elemento costitutivo dell'agevolazione e, pertanto, in suo difetto il credito d'imposta è inesistente.
Il credito d'imposta:
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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