lunedì 03/03/2025 • 06:00
Le istruzioni al Modello 770/2025, utilizzato per l'indicazione delle ritenute operate, dei conseguenti versamenti, compensazioni e dei crediti d'imposta utilizzati recepiscono alcune novità relative alla compilazione dei principali quadri dichiarativi su ritenute e addizionali.
Con il Provv. AE 24 febbraio 2025 n. 75896 è stato approvato il modello 770/2025, le conseguenti istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2024 e i collegati versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, su proventi da partecipazione, su redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta.
Si ricorda che con l'art. 16 D.Lgs. 1/2024 è stata prevista una modalità alternativa e opzionale alla presentazione del modello 770, più semplificata e riservata esclusivamente ai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque: trattasi della comunicazione, contestualmente ai versamenti mensili, anche dell'ammontare delle ritenute operate e degli importi a credito. Dal momento che tali disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti per il periodo d'imposta 2025, ai fini dell'adesione a tale modalità semplificata nel 2025 occorrerà tenere conto dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2024 (se il periodo di imposta è solare).
Di seguito le principali novità sul modello 770/2025.
Novità del quadro ST ed SV
Una tra le novità dei quadri ad oggetto, oltre alla eliminazione della casella 13 relativa all'indicazione del codice della Regione per i versamenti all'Erario, concerne la rivisitazione delle informazioni richieste in merito ai versamenti sospesi da Covid-19 nel riquadro “Sospensione”: le istruzioni prevedono che qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell'anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, pur avendo esposto i versamenti nei modelli 770 riferiti agli anni precedenti (con i codici da 1 a 15) dovranno fornire due informazioni (e pertanto procedere alla compilazione dei punti 15 e 16).
Nella nota 15, sia per i versamenti all'Erario che per le addizionali regionali, dovrà essere utilizzato l'unico codice 20: se quindi il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizioni di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, stavolta occorrerà indicare esclusivamente le rate versate nel 2024 in forma aggregata (senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione).
Invece, nella casella 16 denominata “Importo sospeso” dovrà essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 proprio in virtù delle disposizioni di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria.
Inoltre, è stata eliminata rispetto al precedente modello la sezione compilativa prevista a carico dei sostituti di imposta con la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana che potevano godere della sospensione dei versamenti prevista dal “Decreto Alluvione” oppure con residenza nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia.
Tra le note esposte per la compilazione del punto 10 è stata eliminata la lettera N che nel precedente modello indicava i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale all'IRPEF, prelevato dal sostituto d'imposta cessionario per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro (senza estinzione del precedente sostituto d'imposta). Trattasi dell'ipotesi di passaggio di dipendenti, con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta: il sostituto d'imposta cessionario fino allo scorso periodo di imposta avrebbe dovuto riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati, per effetto del passaggio di dipendenti, avendo cura però di riportare al punto 10 il codice “N”.
Novità del quadro SX
Nel rigo SX1 è stata inserita la colonna “Indennità tredicesima mensilità” nella quale va indicato il credito maturato per effetto dell'indennità pari a 100 euro corrisposta, unitamente alla tredicesima mensilità, ai lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 28.000 euro purché l'imposta lorda sia capiente rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente operate (art. 2-bis DL 113/2024).
Presentazione del modello 770/2025
Il modello 770, che si compone di un totale di 16 quadri ed è da presentarsi entro il 31 ottobre 2025 esclusivamente in via telematica, si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
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Vedi anche
Con Provv. 24 febbraio 2025, Prot. 75896, è approvato, in via definitiva, il Modello 770/2025 con le relative istruzioni di compilazione.
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Attraverso la trasmissione telematica del Modello 770, i sostituti d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali riguardanti: ritenute operate nell'anno precedente; relativi versamenti (ed eventuali comp..
Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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