mercoledì 26/02/2025 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate si occupa del regime di esenzione (Direttiva madre/figlia) da ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti alla controllante UE e sugli interessi corrisposti a controllante Svizzera in assenza dell'holding period.
Premessa
Con due Risposte a interpello (25 febbraio 2025 nn. 48 e 49) l'Agenzia delle Entrate si occupa dei soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo in merito all'applicazione del regime di esenzione (Direttiva madre/figlia) da ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti alla controllante UE, in assenza del requisito dell'holding period e al regime di esenzione dalla ritenuta sugli interessi corrisposti a controllante Svizzera, in assenza dell'holding period.
Il caso prospettato
ALFA, società operativa del Gruppo ALFA1 residente in Italia, dal 2024 risulta essere integralmente detenuta dalla società di diritto olandese BETA il cui capitale è detenuto da ALFA HOLDING S.r.l. per l'85% e da DELTA B.V. per il 15%: ALFA intende distribuire nel 2024 al socio unico BETA una parte dell'utile d'esercizio 2023 e chiede di poter applicare il regime di esenzione da ritenuta alla fonte di cui all'articolo 27bis, DPR 600/1973 ai dividendi distribuiti a BETA tenuto conto che BETA non soddisferà, invece, il requisito dell'holding period, poiché, al momento della distribuzione dei dividendi, avrà detenuto la partecipazione in ALFA da meno di un anno. Tuttavia, la partecipazione in ALFA è destinata ad essere detenuta durevolmente da BETA e per un periodo ben più lungo di un anno.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Nel caso in oggetto, infatti, la controllante, BETA, non soddisfa tale requisito, poiché, al momento della distribuzione dei dividendi, avrà detenuto la partecipazione in ALFA da meno di un anno.
Facendo espresso richiamo alla Circolare 19 giugno 2001 60/E e alla Risoluzione 29 luglio 2005 n. 109/E l'Agenzia osserva che i commi 1, lettera d), e 2 dell'art. 27-bis DPR 600/1973 , consentono alla società beneficiaria dei dividendi la possibilità di chiedere al sostituto di non applicare la ritenuta solo quando ricorrono i presupposti per esercitare il diritto al rimborso della ritenuta medesima e, specificamente, qualora la partecipazione sia stata detenuta ininterrottamente per almeno un anno e qualora la non applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti venisse direttamente riconosciuta dal sostituto d'imposta sulla base di una semplice dichiarazione di voler mantenere il requisito della detenzione ininterrotta per almeno un anno della partecipazione qualificata, non sarebbe agevole vigilare a posteriori sul mantenimento dell'''impegno'' assunto dal socio che ha percepito i dividendi.
Nel caso di specie, tuttavia, il regime di adempimento collaborativo prevede ''l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate'', tra Agenzia delle Entrate e contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ''basate sul reciproco affidamento'' tramite l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali: l'adesione al regime consente all'Amministrazione finanziaria di avere una visione di estrema trasparenza sui processi aziendali e sui rischi fiscali a essa sottesi, tenuto conto dei doveri e degli impegni reciproci assunti con l'adesione al regime doveri che comportano, per il contribuente, l'obbligo di notiziare tempestivamente l'Ufficio di tutti i dati utili alla verifica della sua posizione fiscale e, per l'Agenzia delle Entrate, l'impegno ad accordare specifiche semplificazioni negli adempimenti tributari, proprio in conseguenza degli elementi informativi forniti. Su questa base l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile consentire ad ALFA di effettuare le previste distribuzioni di dividendi senza applicazione della ritenuta di cui all'art. 27 DPR 600/1973 (o della ritenuta convenzionale), purché in presenza delle prescritte certificazioni di legge, e fatta salva la restituzione della ritenuta applicata qualora venisse meno, successivamente al pagamento del dividendo, la condizione secondo cui ''la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno''.
II caso prospettato
Alfa è una società di capitali residente nel territorio dello Stato italiano, interamente posseduta dalla società del medesimo gruppo, Delta, avente sede legale e residenza fiscale in Svizzera: Alfa corrisponderà alla società Beta, anch'essa residente ai fini fiscali in Svizzera, la quale agisce come parte mutuante per i contratti di finanziamento stipulati con la stessa Alfa, parte mutuataria. Viene chiesto se è possibile applicare sui citati interessi il regime di esenzione da ritenute di cui all'art. 9, par. 2 dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera essendo in possesso dei requisiti richiesti.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il dubbio interpretativo sollevato da Alfa è riferito a due delle condizioni individuate al paragrafo 2 dell'art. 9 dell'Accordo, al fine di esentare da ritenuta sugli interessi da corrispondere da parte della società italiana alla società svizzera e segnatamente alla condizione a) secondo cui:
''le società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25% per almeno due anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25% del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni'';
e alla condizione d) secondo cui:
''tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni e adottano la forma di una società di capitali.''
Il dubbio relativo alla condizione a), cosiddetto “holding period”, trae origine dal fatto che solo a seguito della riorganizzazione di marzo 2024, Delta è divenuta la diretta detentrice della totalità delle azioni in Alfa e della sua creditrice Beta, risultando, pertanto, al momento della presentazione dell'istanza, carente della condizione a).
A tale riguardo l'Agenzia ritiene applicabili, anche al caso di specie, i principi declinati dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 537/2021 ove, in relazione, rispettivamente, alle condizioni di applicazione del regime di esenzione da ritenuta sui dividendi e sulle royalties corrisposte da un soggetto aderente al regime di adempimento collaborativo a una società ''madre'' residente in Svizzera, con riferimento al decorso dell'holding period, è stato precisato che: ''tenuto conto dei doveri e degli impegni reciproci assunti con l'adesione al regime doveri che comportano, per il contribuente, l'obbligo di notiziare tempestivamente l'Ufficio di tutti i dati utili alla verifica della sua posizione fiscale e, per l'Agenzia delle Entrate, l'impegno ad accordare specifiche semplificazioni negli adempimenti tributari, proprio in conseguenza degli elementi informativi forniti si ritiene che, in seno al peculiare contesto del regime di adempimento collaborativo, le esigenze di controllo che di norma ostano all'applicazione del regime prima del decorso del termine previsto, richiamate nella più volte citata Risoluzione 109/E/2005, possano essere pienamente soddisfatte nell'ordinario svolgimento delle attività''. Resta ferma la necessità di provvedere al pagamento delle ritenute qualora, successivamente al pagamento degli interessi, si riscontrasse il venir meno della condizione secondo cui Delta detiene direttamente almeno il 25% del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni.
In conclusione, si ritiene che Alfa possa effettuare i pagamenti di interessi senza applicazione delle ritenute di cui all'art. 26-quater DPR 600/1973 (o delle ritenute convenzionali), purché in presenza delle prescritte certificazioni di legge e fatto salvo il pagamento delle ritenute qualora, successivamente al pagamento degli interessi, venisse meno la condizione secondo cui Delta ''detiene direttamente almeno il 25% del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni''.
Fonte: Risp.25 febbraio 2025 n. 48
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Stefano Mazzocchi
- Dottore commercialista e docente di diritto tributario, Università di CatanzaroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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