lunedì 24/02/2025 • 06:00
Una compensazione a posteriori di perdite finanziarie, determinata non in funzione del numero di utenti, bensì in modo forfettario, non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa a chi effettua il pagamento ed è esclusa dalla base imponibile IVA.
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Rilevanza IVA della sovvenzione e del corrispettivo
Per sua natura, l'IVA è un'imposta generale sui consumi volta a tassare le spese (solitamente un pagamento in denaro) sostenute dal destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (Lebara, C‑520/10), che il prestatore riceve dal destinatario. Ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA, tale importo è esteso alle spese sostenute da un terzo, con la conseguenza che vi rientra anche il corrispettivo che il prestatore riceve da un terzo «per tali operazioni». Tuttavia, in entrambi i casi, deve trattarsi di un corrispettivo relativo a un'operazione effettuata da chi riceve il pagamento in denaro, nella fattispecie la società.
Quanto alla definizione di operazione imponibile, questa è contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva IVA, secondo cui sono soggette all'IVA le operazioni seguenti: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate all'interno di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. In particolare, dalla definizione di cessione di cui all'articolo 14 della direttiva IVA («trasferimento del potere») risulta chiaramente che (nel caso della...
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